Art. 3
Sistema nazionale di certificazione delle competenze
1. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto di
individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite
dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui
possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti
nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5.
2. L'ente titolato puo' individuare e validare ovvero certificare
competenze riferite alle qualificazioni ricomprese, per i rispettivi
ambiti di titolarita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), in
repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i
criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o
a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze
costituenti l'intera qualificazione. Fatto salvo quanto disposto dal
presente decreto, per quanto riguarda le universita' si fa rinvio a
quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite
a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale di
cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11.
4. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze opera
nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'individuazione e validazione e la certificazione delle
competenze si fondano sull'esplicita richiesta della persona e sulla
valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e
di lavoro. Centralita' della persona e volontarieta' del processo
richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, dei principi di
semplicita', accessibilita', trasparenza, oggettivita',
tracciabilita', riservatezza del servizio, correttezza metodologica,
completezza, equita' e non discriminazione;
b) i documenti di validazione e i certificati rilasciati
rispettivamente a conclusione dell'individuazione e validazione e
della certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici,
fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto dalla normativa
vigente;
c) gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, nel regolamentare e organizzare i
servizi ai sensi del presente decreto, operano in modo autonomo
secondo il principio di sussidiarieta' verticale e orizzontale e nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle
universita', organicamente nell'ambito della cornice unitaria di
coordinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato
economico e sociale;
d) il raccordo e la mutualita' dei servizi di individuazione e
validazione e certificazione delle competenze si fonda sulla piena
realizzazione della dorsale unica informativa di cui all'articolo 4,
comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mediante la progressiva
interoperativita' delle banche dati centrali e territoriali esistenti
e l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali;
e) l'affidabilita' del sistema nazionale di certificazione delle
competenze si fonda su un condiviso e progressivo sistema di
indicatori, strumenti e standard di qualita' su tutto il territorio
nazionale.
5. Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema
nazionale di certificazione delle competenze, nel rispetto dei
principi di terzieta' e indipendenza, provvede un comitato tecnico
nazionale, istituito con il presente decreto senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, presieduto dai rappresentanti
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, composto dai
rappresentanti del Ministero per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, del Ministero dello sviluppo economico, del
Ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni
pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento e
di Bolzano in qualita' di enti pubblici titolari ai sensi del
presente decreto legislativo. Entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, le amministrazioni componenti designano
i propri rappresentanti tecnici in seno al comitato. Ai componenti
del comitato non e' corrisposto alcun compenso, emolumento,
indennita' o rimborso spese. Nell'esercizio dei propri compiti, il
comitato propone l'adozione di apposite linee guida per
l'interoperativita' degli enti pubblici titolari e delle relative
funzioni prioritariamente finalizzate:
a) alla identificazione degli indicatori, delle soglie e delle
modalita' di controllo, valutazione e accertamento degli standard
minimi di cui al presente decreto, anche ai fini dei livelli
essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi;
b) alla definizione dei criteri per l'implementazione del
repertorio nazionale di cui all'articolo 8, anche nella prospettiva
del sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione
professionale, e per l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno
ogni tre anni;
c) alla progressiva realizzazione e raccordo funzionale della
dorsale informativa unica di cui all'articolo 4, comma 51, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il comitato organizza periodici incontri con le parti economiche e
sociali al fine di garantire informazione e partecipazione nelle fasi
di elaborazione delle linee guida, anche su richiesta delle parti
stesse.
6. Le linee guida di cui al comma 5 sono adottate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata a norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
sentite le parti economiche e sociali.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 14, comma 2, della citata legge n.
240 del 2010, e' il seguente:
«Art. 14 (Disciplina di riconoscimento dei crediti). -
2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i
Ministri competenti, sono definite le modalita' attuative e
le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni
di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo
di crediti riconoscibili in relazione alle attivita'
formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di
formazione della pubblica amministrazione, nonche' alle
altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative
di livello post-secondario, alla cui progettazione e
realizzazione l'universita' abbia concorso.».
- Per il testo dell'art. 4, comma 51, della citata
legge n. 92 del 2012, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, si veda nelle note alle
premesse.