Art. 3 
 
 
        Sistema nazionale di certificazione delle competenze 
 
  1. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto  di
individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite
dalla persona in contesti formali, non formali o  informali,  il  cui
possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e  prove  definiti
nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5. 
  2. L'ente titolato puo' individuare e validare  ovvero  certificare
competenze riferite alle qualificazioni ricomprese, per i  rispettivi
ambiti di titolarita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),  in
repertori codificati  a  livello  nazionale  o  regionale  secondo  i
criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni,  o
a parti  di  qualificazioni  fino  al  numero  totale  di  competenze
costituenti l'intera qualificazione. Fatto salvo quanto disposto  dal
presente decreto, per quanto riguarda le universita' si fa  rinvio  a
quanto previsto dall'articolo 14, comma 2  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240. 
  3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite
a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale  di
cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11. 
  4. Il sistema nazionale di certificazione  delle  competenze  opera
nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) l'individuazione  e  validazione  e  la  certificazione  delle
competenze si fondano sull'esplicita richiesta della persona e  sulla
valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio  e
di lavoro. Centralita' della persona  e  volontarieta'  del  processo
richiedono la garanzia,  per  tutti  i  cittadini,  dei  principi  di
semplicita',     accessibilita',      trasparenza,      oggettivita',
tracciabilita', riservatezza del servizio, correttezza  metodologica,
completezza, equita' e non discriminazione; 
    b)  i  documenti  di  validazione  e  i  certificati   rilasciati
rispettivamente a conclusione  dell'individuazione  e  validazione  e
della certificazione delle competenze  costituiscono  atti  pubblici,
fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto  dalla  normativa
vigente; 
    c)  gli  enti  pubblici  titolari  del   sistema   nazionale   di
certificazione delle competenze, nel regolamentare  e  organizzare  i
servizi ai sensi del  presente  decreto,  operano  in  modo  autonomo
secondo il principio di sussidiarieta' verticale e orizzontale e  nel
rispetto  dell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche   e   delle
universita', organicamente  nell'ambito  della  cornice  unitaria  di
coordinamento interistituzionale e nel dialogo  con  il  partenariato
economico e sociale; 
    d) il raccordo e la mutualita' dei servizi  di  individuazione  e
validazione e certificazione delle competenze si  fonda  sulla  piena
realizzazione della dorsale unica informativa di cui all'articolo  4,
comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mediante la  progressiva
interoperativita' delle banche dati centrali e territoriali esistenti
e l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di  istruzione  e
formazione e delle qualificazioni professionali; 
    e) l'affidabilita' del sistema nazionale di certificazione  delle
competenze  si  fonda  su  un  condiviso  e  progressivo  sistema  di
indicatori, strumenti e standard di qualita' su tutto  il  territorio
nazionale. 
  5. Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio  del  sistema
nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  nel  rispetto  dei
principi di terzieta' e indipendenza, provvede  un  comitato  tecnico
nazionale, istituito con il presente decreto senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, presieduto dai  rappresentanti
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  del  Ministero
dell'istruzione  dell'universita'  e  della  ricerca,  composto   dai
rappresentanti del Ministero per la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione,  del  Ministero  dello   sviluppo   economico,   del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  delle  amministrazioni
pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento  e
di Bolzano in  qualita'  di  enti  pubblici  titolari  ai  sensi  del
presente decreto legislativo. Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, le amministrazioni componenti  designano
i propri rappresentanti tecnici in seno al  comitato.  Ai  componenti
del  comitato  non  e'  corrisposto   alcun   compenso,   emolumento,
indennita' o rimborso spese. Nell'esercizio dei  propri  compiti,  il
comitato   propone   l'adozione   di   apposite   linee   guida   per
l'interoperativita' degli enti pubblici  titolari  e  delle  relative
funzioni prioritariamente finalizzate: 
    a) alla identificazione degli indicatori, delle  soglie  e  delle
modalita' di controllo, valutazione  e  accertamento  degli  standard
minimi di  cui  al  presente  decreto,  anche  ai  fini  dei  livelli
essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi; 
    b)  alla  definizione  dei  criteri  per  l'implementazione   del
repertorio nazionale di cui all'articolo 8, anche  nella  prospettiva
del sistema europeo dei crediti  per  l'istruzione  e  la  formazione
professionale, e per l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno
ogni tre anni; 
    c) alla progressiva realizzazione  e  raccordo  funzionale  della
dorsale informativa unica di cui  all'articolo  4,  comma  51,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  Il comitato organizza periodici incontri con le parti economiche  e
sociali al fine di garantire informazione e partecipazione nelle fasi
di elaborazione delle linee guida, anche  su  richiesta  delle  parti
stesse. 
  6. Le linee guida di cui al comma 5 sono adottate con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  per  lo
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata a norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e
sentite le parti economiche e sociali. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 14, comma 2, della citata legge n.
          240 del 2010, e' il seguente: 
              «Art. 14 (Disciplina di riconoscimento dei crediti).  -
          2. Con decreto del Ministro, adottato  ai  sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti  i
          Ministri competenti, sono definite le modalita' attuative e
          le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni
          di cui al comma 1, anche con riferimento al limite  massimo
          di  crediti  riconoscibili  in  relazione  alle   attivita'
          formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di
          formazione della  pubblica  amministrazione,  nonche'  alle
          altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative
          di  livello  post-secondario,  alla  cui  progettazione   e
          realizzazione l'universita' abbia concorso.». 
              - Per il testo dell'art.  4,  comma  51,  della  citata
          legge n. 92 del 2012, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  8  del   citato   decreto
          legislativo n. 281  del  1997,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.