Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente regolamento si intendono per: 
    a) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa' e la  borsa
istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; 
    b) «contratto  di  revisione»:  il  contratto  stipulato  tra  la
societa' e il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione  legale
avente ad oggetto l'incarico di revisione legale dei conti; 
    c) «decreto attuativo»: il decreto legislativo 27  gennaio  2010,
n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE,  relativa  alle
revisioni legali dei conti  annuali  e  dei  conti  consolidati,  che
modifica le direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la
direttiva 84/253/CEE; 
    d) «enti di interesse pubblico»: le societa' individuate ai sensi
dell'articolo 16 del decreto attuativo; 
    e) «gruppo»: l'insieme delle societa' consolidate  integralmente,
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; 
    f) «incarico»: l'incarico di revisione legale conferito ai  sensi
dell'articolo 13 del decreto attuativo, nonche' di  altra  previsione
di legge; 
    g) «organo di controllo»: il collegio sindacale, il consiglio  di
sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; 
    h) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti
consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni  del  decreto
attuativo, di  altra  legge  applicabile  o,  nel  caso  in  cui  sia
effettuata  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  alle
disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale
Stato membro; 
    l) «revisore del gruppo»: il revisore legale  o  la  societa'  di
revisione  legale  incaricati  della  revisione  legale   dei   conti
consolidati; 
    m) «revisore legale»: una persona fisica abilitata ad  esercitare
la revisione legale  e  iscritta  nel  Registro  istituito  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto attuativo  ovvero  una  persona
fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro  Stato
membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di  attuazione
della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; 
    n) «RGS»: il Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato
incardinato nel Ministero dell'economia e delle finanze; 
    o) «societa' assoggettata a revisione»:  la  societa'  tenuta  ad
affidare,  ai  sensi  della  disciplina  applicabile,  l'incarico  di
revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una societa' di
revisione legale; 
    p) «societa' di  revisione  legale»:  una  societa'  abilitata  a
esercitare la  revisione  legale  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto attuativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata
a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione
europea ai sensi delle disposizioni  di  attuazione  della  direttiva
2006/43/CE vigenti in tale Stato membro. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto-legge 8 aprile 1974, n.  95  (Disposizioni
          relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei
          titoli azionari) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  9
          aprile 1974, n. 94. 
              - Per il riferimento al decreto legislativo 27  gennaio
          2010, n. 39, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 del  citato  decreto
          legislativo n. 39 del 2010: 
              «Art. 16 (Enti di interesse pubblico) - (In vigore  dal
          7 aprile 2010). 
              1. Le disposizioni del presente capo si applicano  agli
          enti di interesse pubblico e  ai  revisori  legali  e  alle
          societa' di revisione  legale  incaricati  della  revisione
          legale presso enti di  interesse  pubblico.  Sono  enti  di
          interesse pubblico: 
                a) le societa' italiane  emittenti  valori  mobiliari
          ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani
          e dell'Unione europea e quelle  che  hanno  richiesto  tale
          ammissione alla negoziazione; 
                b) le banche; 
                c) le imprese di assicurazione  di  cui  all'art.  1,
          comma  1,  lettera  u),  del  codice  delle   assicurazioni
          private; 
                d) le imprese di riassicurazione di cui  all'art.  1,
          comma  1,  lettera  cc),  del  codice  delle  assicurazioni
          private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in
          Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di
          cui all'art. 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice  delle
          assicurazioni private; 
                e) le societa' emittenti strumenti  finanziari,  che,
          ancorche'  non  quotati  su  mercati  regolamentati,   sono
          diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; 
                f) le societa' di gestione dei mercati regolamentati; 
                g)  le  societa'  che   gestiscono   i   sistemi   di
          compensazione e di garanzia; 
                h) le societa' di gestione  accentrata  di  strumenti
          finanziari; 
                i) le societa' di intermediazione mobiliare; 
                l) le societa' di gestione del risparmio; 
                m) le societa' di investimento a capitale variabile; 
                n) gli istituti di pagamento di  cui  alla  direttiva
          2009/64/CE; 
                o) gli istituti di moneta elettronica; 
                p) gli intermediari finanziari di  cui  all'art.  107
          del TUB. 
              2. Negli enti di  interesse  pubblico,  nelle  societa'
          controllate da enti di interesse pubblico,  nelle  societa'
          che controllano enti di interesse pubblico e nelle societa'
          sottoposte  con  questi  ultimi  a  comune  controllo,   la
          revisione legale non puo' essere  esercitata  dal  collegio
          sindacale. 
              3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap,
          puo' individuare con regolamento le societa' controllate  e
          quelle sottoposte a comune controllo di cui al comma 2  che
          non  rivestono  significativa  rilevanza  nell'ambito   del
          gruppo, nelle quali, ai sensi dell'art.  2409-bis,  secondo
          comma, del codice civile, la revisione legale  puo'  essere
          esercitata dal collegio sindacale. 
              4. Nell'ambito delle societa' di cui  al  comma  2,  la
          Consob, d'intesa con la  Banca  d'Italia  e  l'Isvap,  puo'
          individuare con regolamento le societa' che,  in  relazione
          alla rilevanza dell'interesse  pubblico  all'accuratezza  e
          affidabilita'    dell'informativa     finanziaria,     sono
          qualificate   enti   di   interesse   pubblico   ai    fini
          dell'applicazione delle disposizioni del  presente  decreto
          legislativo. 
              5. Con regolamento, la Consob, d'intesa  con  la  Banca
          d'Italia e l'Isvap, puo': 
              a) esentare, in tutto o in parte le societa' di cui  al
          comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a)  del
          medesimo comma, e le societa' qualificate enti di interesse
          pubblico ai sensi del comma 4 dall'obbligo di osservare una
          o  piu'  disposizioni  del  presente  decreto   legislativo
          relative agli enti di interesse pubblico; 
              b) esentare in  tutto  o  in  parte  gli  iscritti  nel
          Registro che hanno incarichi di revisione legale su enti di
          interesse pubblico e non ne hanno sulle societa' di cui  al
          comma 1, lettera a), dall'obbligo di osservare una  o  piu'
          disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 ed  estendere
          a sei anni, per i medesimi  soggetti,  il  termine  di  cui
          all'art. 20, comma 2.». 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.   127
          (Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e  83/349/CEE  in
          materia   societaria,   relative   ai   conti   annuali   e
          consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge  26
          marzo 1990, n. 69) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          17 aprile 1991, n. 90. S.O. 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 13 del  decreto
          legislativo n.  39  del  2010,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il riferimento alla direttiva 2006/43/CE, si veda
          nelle note alle premesse.