Art. 2 Definizioni 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa' e la borsa istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; b) «contratto di revisione»: il contratto stipulato tra la societa' e il revisore legale o la societa' di revisione legale avente ad oggetto l'incarico di revisione legale dei conti; c) «decreto attuativo»: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; d) «enti di interesse pubblico»: le societa' individuate ai sensi dell'articolo 16 del decreto attuativo; e) «gruppo»: l'insieme delle societa' consolidate integralmente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; f) «incarico»: l'incarico di revisione legale conferito ai sensi dell'articolo 13 del decreto attuativo, nonche' di altra previsione di legge; g) «organo di controllo»: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; h) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del decreto attuativo, di altra legge applicabile o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; l) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati; m) «revisore legale»: una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale e iscritta nel Registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto attuativo ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; n) «RGS»: il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato incardinato nel Ministero dell'economia e delle finanze; o) «societa' assoggettata a revisione»: la societa' tenuta ad affidare, ai sensi della disciplina applicabile, l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una societa' di revisione legale; p) «societa' di revisione legale»: una societa' abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto attuativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro.
Note all'art. 2: - Il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1974, n. 94. - Per il riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: «Art. 16 (Enti di interesse pubblico) - (In vigore dal 7 aprile 2010). 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle societa' di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico: a) le societa' italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private; e) le societa' emittenti strumenti finanziari, che, ancorche' non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; f) le societa' di gestione dei mercati regolamentati; g) le societa' che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; h) le societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari; i) le societa' di intermediazione mobiliare; l) le societa' di gestione del risparmio; m) le societa' di investimento a capitale variabile; n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; o) gli istituti di moneta elettronica; p) gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del TUB. 2. Negli enti di interesse pubblico, nelle societa' controllate da enti di interesse pubblico, nelle societa' che controllano enti di interesse pubblico e nelle societa' sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio sindacale. 3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, puo' individuare con regolamento le societa' controllate e quelle sottoposte a comune controllo di cui al comma 2 che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo, nelle quali, ai sensi dell'art. 2409-bis, secondo comma, del codice civile, la revisione legale puo' essere esercitata dal collegio sindacale. 4. Nell'ambito delle societa' di cui al comma 2, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, puo' individuare con regolamento le societa' che, in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico all'accuratezza e affidabilita' dell'informativa finanziaria, sono qualificate enti di interesse pubblico ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo. 5. Con regolamento, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, puo': a) esentare, in tutto o in parte le societa' di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) del medesimo comma, e le societa' qualificate enti di interesse pubblico ai sensi del comma 4 dall'obbligo di osservare una o piu' disposizioni del presente decreto legislativo relative agli enti di interesse pubblico; b) esentare in tutto o in parte gli iscritti nel Registro che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e non ne hanno sulle societa' di cui al comma 1, lettera a), dall'obbligo di osservare una o piu' disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 ed estendere a sei anni, per i medesimi soggetti, il termine di cui all'art. 20, comma 2.». - Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1991, n. 90. S.O. - Per il riferimento al testo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento alla direttiva 2006/43/CE, si veda nelle note alle premesse.