Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento  si  applica  alla   produzione   del
CSS-Combustibile come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), e
all'utilizzo dello stesso come combustibile negli  impianti  definiti
all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c),  rispettivamente,  ai  fini
della produzione di energia elettrica o termica. 
  2. I rinvii a disposizioni del diritto  dell'Unione  europea,  alle
leggi o ai regolamenti statali, ovvero  a  norme  o  regolamentazioni
tecniche, si intendono effettuati anche  alle  relative  modifiche  e
integrazioni.