Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alla produzione del CSS-Combustibile come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), e all'utilizzo dello stesso come combustibile negli impianti definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), rispettivamente, ai fini della produzione di energia elettrica o termica. 2. I rinvii a disposizioni del diritto dell'Unione europea, alle leggi o ai regolamenti statali, ovvero a norme o regolamentazioni tecniche, si intendono effettuati anche alle relative modifiche e integrazioni.