Art. 4 Cessazione della qualifica di rifiuto 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) cessa di essere qualificato come rifiuto con l'emissione della dichiarazione di conformita' nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2, del presente regolamento. 2. Nelle fasi successive all'emissione della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 8, comma 2, il sottolotto di CSS-Combustibile e' gestito in applicazione delle norme di cui ai Titoli III e IV del presente regolamento. 3. Il venir meno della conformita' alle caratteristiche di classificazione di cui all'Allegato 1, Tabella 1, del sottolotto di CSS-Combustibile oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 2, successivamente alla emissione della stessa, comporta per il detentore l'obbligo di gestire il predetto sottolotto come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il soggetto che detiene il sottolotto al momento in cui e' stata verificata la non conformita' dello stesso alle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1 e' da qualificare come produttore iniziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 4: L'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. L'articolo 183 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.