Art. 4 
 
                Cessazione della qualifica di rifiuto 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  184-ter  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  un  sottolotto  di  combustibile
solido secondario (CSS) cessa di essere qualificato come rifiuto  con
l'emissione della dichiarazione di conformita' nel rispetto di quanto
disposto all'articolo 8, comma 2, del presente regolamento. 
  2. Nelle  fasi  successive  all'emissione  della  dichiarazione  di
conformita'  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  il  sottolotto  di
CSS-Combustibile e' gestito in applicazione delle  norme  di  cui  ai
Titoli III e IV del presente regolamento. 
  3.  Il  venir  meno  della  conformita'  alle  caratteristiche   di
classificazione di cui all'Allegato 1, Tabella 1, del  sottolotto  di
CSS-Combustibile oggetto della dichiarazione di cui  all'articolo  8,
comma 2, successivamente alla emissione della stessa, comporta per il
detentore l'obbligo di gestire il predetto sottolotto come un rifiuto
ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. Il  soggetto  che  detiene  il  sottolotto  al
momento in cui e' stata verificata la non  conformita'  dello  stesso
alle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1 e' da qualificare come
produttore iniziale ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  183,
comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
          Note all'art. 4: 
              L'articolo 184-ter del citato  decreto  legislativo  n.
          152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. 
              L'articolo 183 del citato decreto  legislativo  n.  152
          del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.