Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  alle
societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel
sistema ordinistico, la  cui  costituzione  e'  consentita  ai  sensi
dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre  2011,  n.
183. 
  2.  Per  le  associazioni   professionali   e   le   societa'   tra
professionisti  costituite  secondo  modelli  vigenti  alla  data  di
entrata in  vigore  della  legge  di  cui  al  comma  1  resta  ferma
l'applicazione dell'articolo 10, comma 9, della medesima legge. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il testo dell'articolo 10 della legge  12  novembre
          2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.