IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, e,  in  particolare,
l'articolo 1, commi 1 e 3; 
  Vista la Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti
climatici, ratificata  con  legge  15  gennaio  1994,  n.  65,  e  il
Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120; 
  Vista  la  decisione  2004/280/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 febbraio  2004,  relativa  ad  un  meccanismo  per
monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e  per
attuare il Protocollo di Kyoto; 
  Vista  la  direttiva  2009/29/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE, al
fine di perfezionare ed  estendere  il  sistema  comunitario  per  lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  aprile  2006,  n.  216,  recante
attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE,  in  materia  di
scambio  di  quote  di  emissione  dei  gas  a  effetto  serra  nella
Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto  del  Protocollo
di Kyoto; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, recante modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante
attuazione delle direttive 2003/87/CE e  2004/101/CE  in  materia  di
scambio  di  quote  di  emissione  dei  gas  a  effetto  serra  nella
Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto  del  Protocollo
di Kyoto; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2010,  n.  257,  recante
attuazione della direttiva  2008/101/CE  che  modifica  la  direttiva
2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto  aereo  nel
sistema comunitario di scambio delle quote di  emissioni  dei  gas  a
effetto serra; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  162,  recante
attuazione  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia  di  stoccaggio
geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle  direttive
85/337/CEE,  2000/60/CE,   2001/80/CE,   2004/35/CE,   2006/12/CE   e
2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Vista la decisione 2007/589/CE della  Commissione,  del  18  luglio
2007, che  istituisce  le  linee  guida  per  il  monitoraggio  e  la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai  sensi  della
direttiva 2003/87/CE; 
  Vista la decisione 2009/73/CE della  Commissione  del  17  dicembre
2008,  recante  modifica  della  decisione  2007/589/CE  per   quanto
riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione  delle
emissioni di protossido di azoto; 
  Vista la decisione 2009/339/CE della  Commissione,  del  16  aprile
2009, recante modifica della decisione della Commissione  2007/589/CE
per quanto  riguarda  l'inclusione  di  linee  guida  in  materia  di
monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle
tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto aereo; 
  Vista la decisione 2010/345/CE  della  Commissione,  dell'8  giugno
2010,  recante  modifica  della  decisione  2007/589/CE  per   quanto
riguarda l'inclusione delle linee guida  per  il  monitoraggio  e  la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti  dalla
cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del  biossido  di
carbonio; 
  Vista la decisione n. 406/2009/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente  gli  sforzi  degli  Stati
membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra  al  fine  di
adempiere agli impegni della Comunita' in materia di riduzione  delle
emissioni di gas a effetto serra entro il 2020,  e,  in  particolare,
l'articolo  11  recante  disposizioni  in  materia  di   registri   e
amministratore centrale; 
  Vista la decisione 2010/2/UE della  Commissione,  del  24  dicembre
2009,  che  determina,  a  norma  della  direttiva   2003/87/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio,  un  elenco  dei  settori  e  dei
sottosettori   ritenuti   esposti   a   un   rischio    elevato    di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; 
  Visto il regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/9, e, in particolare, l'articolo 4; 
  Visto il regolamento (CE) n.  748/2009  della  Commissione,  del  5
agosto 2009, sull'elenco degli operatori aerei che svolgono una delle
attivita'  indicate  all'allegato  I  della  direttiva  2003/87/CE  a
partire dal 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, in cui per
ciascun  operatore  aereo  e'  specificato   lo   Stato   membro   di
riferimento; 
  Visto il regolamento (CE) n. 394/2011  della  Commissione,  del  20
aprile 2011,  recante  modifica  del  regolamento  (CE)  n.  748/2009
relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una  delle
attivita' di  trasporto  aereo  che  figurano  all'allegato  I  della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  al  1°
gennaio 2006 o successivamente a tale data, che  specifica  lo  Stato
membro di riferimento di ciascun operatore aereo per quanto  riguarda
l'estensione del  sistema  per  lo  scambio  di  quote  di  emissioni
dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1031/2010 della  Commissione,  del  12
novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e  ad  altri  aspetti
della vendita all'asta delle quote di emissioni  dei  gas  a  effetto
serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un  sistema  per  lo  scambio  di  quote  di
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita'; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1210/2011 della  Commissione,  del  23
novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010  al
fine di  determinare,  in  particolare,  il  volume  delle  quote  di
emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta prima del 2013; 
  Vista la decisione 2011/278/UE della  Commissione,  del  27  aprile
2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme  dell'Unione  ai
fini dell'armonizzazione delle  procedure  di  assegnazione  gratuita
delle  quote  di  emissioni,  ai  sensi  dell'articolo  10-bis  della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista  la  decisione  280/2004/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 febbraio  2004,  relativa  ad  un  meccanismo  per
monitorare le emissioni di gas ad effetto serra nella Comunita' e per
attuare il protocollo di Kyoto; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2216/2004 della  Commissione,  del  21
dicembre 2004, relativo ad un  sistema  standardizzato  e  sicuro  di
registri, a norma della direttiva 2003/87/CE  e  della  decisione  n.
280/2004/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 920/2010  della  Commissione,  del  17
ottobre 2010, relativo ad  un  sistema  standardizzato  e  sicuro  di
registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1193/2011 della  Commissione,  del  18
novembre 2011, che istituisce un registro dell'Unione per il  periodo
di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i  periodi  di  scambio
successivi, relativi al sistema di scambio delle quote  di  emissioni
dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE e alla  decisione
n. 280/2004/CE, e che modifica i regolamenti della  Commissione  (CE)
n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22  dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio  2010,
recante designazione di 'ACCREDIA' quale  unico  organismo  nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento   e
vigilanza del mercato; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2012; 
  Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 febbraio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia  e
delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e  dei
trasporti, degli affari regionali, del turismo e lo sport; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto reca le disposizioni per  la  partecipazione
al sistema per lo scambio di quote di emissioni  di  gas  ad  effetto
serra nella Comunita' istituito ai sensi della  direttiva  2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  13  ottobre  2003,  come
modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27  ottobre  2004,  dalla  direttiva  2008/101/CE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  19  novembre  2008,  del
regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
dell'11 marzo 2009,  e  della  direttiva  2009/29/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009,  (di  seguito  direttiva
2003/87/CE). 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'articolo  76  della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Il testo dell'articolo 1, commi 1 e 3,  della  legge  4
          giugno 2010,  n.  96  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee -  Legge  comunitaria  2009),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 25  giugno  2010,  n.  146,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive comunitarie) 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
          di  recepimento  indicato  in  ciascuna   delle   direttive
          elencate negli  allegati  A  e  B,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          medesime  direttive.  Per  le  direttive   elencate   negli
          allegati A e B, il cui  termine  di  recepimento  sia  gia'
          scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare i decreti  legislativi  di  attuazione
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati  A
          e B, che  non  prevedono  un  termine  di  recepimento,  il
          Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi di informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate  negli  allegati  A  e  B,  adottati,   ai   sensi
          dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,  nelle
          materie di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle
          province autonome, si applicano alle condizioni  e  secondo
          le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.". 
              La legge 15 gennaio 1994, n. 65 (Ratifica ed esecuzione
          della  convenzione   quadro   delle   Nazioni   Unite   sui
          cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il  9
          maggio 1992), e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          gennaio 1994, n. 23, S.O. 
              La legge 1 giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed  esecuzione
          del Protocollo  di  Kyoto  alla  Convenzione  quadro  delle
          Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11
          dicembre 1997), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  19
          giugno 2002, n. 142, S.O. 
              La decisione 2004/280/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          19 febbraio 2004, n. L 49. 
              La direttiva 2009/29/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.  5
          giugno 2009, n. L 140. 
              Il  decreto  legislativo  4   aprile   2006,   n.   216
          (Attuazione  delle  direttive  2003/87  e  2004/101/CE   in
          materia di scambio di quote di emissioni dei gas a  effetto
          serra nella Comunita', con  riferimento  ai  meccanismi  di
          progetto del  Protocollo  di  Kyoto)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140, S.O. 
              La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25
          ottobre 2003, n. L 275. 
              Il decreto legislativo 7 marzo 2008, n.  51  (Modifiche
          ed integrazioni al decreto legislativo 4  aprile  2006,  n.
          216,  recante  attuazione  delle  direttive  2003/87/CE   e
          2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei
          gas a effetto serra nella  Comunita',  con  riferimento  ai
          meccanismi  di  progetto  del  protocollo  di   Kyoto)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2008, n. 82. 
              Il  decreto  legislativo  30  dicembre  2010,  n.   257
          (Attuazione della direttiva  2008/101/CE  che  modifica  la
          direttiva 2003/87/CE al fine di includere le  attivita'  di
          trasporto aereo nel sistema comunitario  di  scambio  delle
          quote di emissioni dei gas a effetto serra)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2011, n. 28. 
              Il  decreto  legislativo   14   settembre   2011,   162
          (Attuazione  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di
          stoccaggio geologico  del  biossido  di  carbonio,  nonche'
          modifica   delle    direttive    85/337/CEE,    2000/60/CE,
          2001/80/CE,  2004/35/CE,  2006/12/CE,   2008/1/CE   e   del
          Regolamento (CE) n. 1013/2006) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 4 ottobre 2011, n. 231. 
              Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in
          materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          14 aprile 2006, n. 88, S.O. 
              La decisione 2007/589/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          31 agosto 2007, n. L 229. 
              La decisione 2009/73/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
          gennaio 2009, n. L 24. 
              La decisione 2009/339/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          23 aprile 2009, n. L 103. 
              La decisione 2010/345/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          22 giugno 2010, n. L 155. 
              La  decisione  n.  406/2009/CE  e'   pubblicata   nella
          G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140. 
              La  decisione  2010/2/UE  della  e'  pubblicata   nella
          G.U.U.E. 5 gennaio 2010, n. L 1. 
              Il regolamento (CE) n.  765/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
              Il regolamento (CE) n.  748/2009  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 22 agosto 2009, n. L 219. 
              Il regolamento (CE) n.  394/2011  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 27 aprile 2011, n. L 107. 
              Il regolamento (UE) n. 1031/2010  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 18 novembre 2010, n. L 302. 
              Il regolamento (UE) n. 1210/2011  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 24 novembre 2011, n. L 308. 
              La decisione 2011/278/UE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          17 maggio 2011, n. L 130 
              Il  regolamento  (CE)  2216/2004  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 386 
              Il regolamento (UE) n.  920/2010  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 14 ottobre 2010, n. L 270. 
              Il  regolamento  (UE)  n.  1193/2011  Pubblicato  nella
          G.U.U.E. 29 novembre 2011, n. L 315. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per la direttiva 2003/87/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse 
              La direttiva 2004/101/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          13 novembre 2004, n. L 338 
              La direttiva 2008/101/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          13 gennaio 2009, n. L 8 
              Il regolamento (CE) n.  219/2009  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 31 marzo 2009, n. L 87 
              Per la direttiva 2009/29/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.