Art. 2 Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attivita' indicate all'allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per piu' del 50 per cento in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti: a) rifiuti urbani; b) rifiuti pericolosi; c) rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso. 3. Al fine della verifica delle condizioni di cui al comma 2, i gestori di impianti di incenerimento di potenza termica superiore a 20 MW trasmettono al Comitato di cui all'articolo 4 una apposita comunicazione, basata su un modello predisposto dallo stesso Comitato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato sui siti web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. 4. La comunicazione di cui al comma 3 e' rinnovata, successivamente, ad ogni rinnovo del provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale dell'impianto.