Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle
emissioni provenienti dalle attivita' indicate all'allegato I  ed  ai
gas ad effetto serra elencati all'allegato II. 
  2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto  gli
impianti di incenerimento che trattano annualmente, per piu'  del  50
per cento in  peso  rispetto  al  totale  dei  rifiuti  trattati,  le
seguenti tipologie di rifiuti: 
    a) rifiuti urbani; 
  b) rifiuti pericolosi; 
  c)  rifiuti  speciali  non  pericolosi  prodotti  da  impianti   di
trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una  quota
superiore al 50 per cento in peso. 
  3. Al fine della verifica delle condizioni di cui  al  comma  2,  i
gestori di impianti di incenerimento di potenza termica  superiore  a
20 MW trasmettono al Comitato di  cui  all'articolo  4  una  apposita
comunicazione, basata su un modello predisposto dallo stesso Comitato
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
e pubblicato sui siti web del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. 
  4.  La  comunicazione   di   cui   al   comma   3   e'   rinnovata,
successivamente, ad ogni rinnovo del provvedimento di  Autorizzazione
integrata ambientale dell'impianto.