Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
    a)   'ampliamento   sostanziale    della    capacita':    aumento
significativo della capacita' installata iniziale di un sottoimpianto
che comporta tutte le conseguenze seguenti: 
     1) si registrano una o  piu'  modifiche  fisiche  identificabili
relative alla sua configurazione  tecnica  e  al  suo  funzionamento,
diverse dalla  semplice  sostituzione  di  una  linea  di  produzione
esistente; 
     2) il sottoimpianto puo' funzionare ad una  capacita'  superiore
di almeno 10 per cento rispetto alla  capacita'  installata  iniziale
del sottoimpianto prima della modifica; 
     3) il sottoimpianto, cui le modifiche  fisiche  si  riferiscono,
raggiunge un livello di  attivita'  considerevolmente  superiore  che
comporta l'assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000
quote di emissioni supplementari l'anno, che rappresentano almeno  il
5 per cento del  numero  annuo  preliminare  di  quote  di  emissioni
assegnate a titolo gratuito  per  questo  sottoimpianto  prima  delle
modifiche; 
    b)  'attivita'  di  attuazione   congiunta',   di   seguito   JI:
un'attivita' di progetto  approvata  da  una  o  piu'  parti  incluse
all'allegato I della UNFCCC, ai sensi dell'articolo 6 del  Protocollo
di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o
del Protocollo di Kyoto; 
    c) 'attivita' di meccanismo di sviluppo pulito', di seguito  CDM:
un'attivita' di progetto  approvata  da  una  o  piu'  parti  incluse
all'allegato I della UNFCCC, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo
di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o
del Protocollo di Kyoto; 
    d) 'attivita' di progetto': attivita' finalizzata alla  riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere b) e c) o
realizzata a norma di accordi sottoscritti tra la Comunita' e i Paesi
terzi o di decisioni adottate  dalla  Conferenza  delle  Parti  della
Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere
utilizzati nell'ambito del sistema comunitario; 
    e) 'autorita'  nazionale  competente':  autorita'  designata  per
l'attuazione   della   direttiva   2003/87/CE   e   della   decisione
2011/278/CE, di cui all'articolo 4; 
    f)  'autorizzazione   ad   emettere   gas   a   effetto   serra':
l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 13; 
    g)     'combustione',     l'ossidazione     di      combustibili,
indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia  termica,
elettrica o meccanica prodotte in tale processo,  e  altre  attivita'
direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico; 
    h) 'Comitato': il comitato di cui all'articolo 4, comma 1; 
    i) 'credito': unita' rilasciata a seguito della realizzazione  di
attivita' di riduzione delle emissioni diversa da quelle di cui  alle
lettere b) e c), realizzate a norma di accordi  sottoscritti  tra  la
Comunita' e i Paesi terzi o di decisioni  adottate  dalla  Conferenza
delle Parti della Convenzione UNFCCC o  del  Protocollo  di  Kyoto  e
ammissibili   per   essere   utilizzati   nell'ambito   del   sistema
comunitario; 
    l)  'decisione  di  assegnazione  (2008-2012)':   decisione   del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro   dello   sviluppo   economico,   approvata   con    decreto
interministeriale 28 febbraio 2008, di cui al  Supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008; 
    m) 'deliberazione n. 24/2011': deliberazione n. 24 del 30  giugno
2011, emanata dal Comitato nazionale per la gestione della  direttiva
2003/87/CE  e  per  il  supporto  delle  attivita'  di  progetto  del
Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo
4 aprile  2006,  n.  216,  e  successive  modificazioni,  recante  la
ricognizione   delle   comunicazioni   dei   dati    relativi    alle
tonnellate-chilometro ai fini  dell'assegnazione  a  titolo  gratuito
delle quote di emissioni di CO2; 
    n) 'deliberazione n. 22/2011': deliberazione n. 22 del 1°  giugno
2011, emanata dal Comitato nazionale per la gestione della  direttiva
2003/87/CE  e  per  il  supporto  delle  attivita'  di  progetto  del
Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante disciplina
dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti
o parti di impianto non autorizzati ai sensi del decreto  legislativo
4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni; 
    o)  'disposizioni  sul  monitoraggio  e  la  comunicazione  delle
emissioni':  disposizioni  adottate  dal  Comitato  conformemente  ai
criteri di cui all'allegato IV e all'allegato V e delle  disposizioni
emanate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14  della  direttiva
2003/87/CE; 
    p) 'disposizioni  sulle  verifiche':  disposizioni  adottate  dal
Comitato conformemente ai criteri di cui  all'allegato  III  e  delle
disposizioni emanate dalla  Commissione  ai  sensi  dell'articolo  15
della direttiva 2003/87/CE; 
    q) 'elenco degli operatori aerei': elenco degli  operatori  aerei
approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione,  del  5
agosto 2009, come modificato dai regolamenti (UE)  n.  82/2010  della
Commissione, del 28 gennaio 2010, n. 115/2011 della Commissione,  del
2 febbraio 2011, n. 394/2011 della Commissione del 20 aprile 2011,  e
successivi aggiornamenti, adottati  ai  sensi  dell'articolo  18-bis,
comma 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE; 
    r) 'emissioni': il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra
a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte  di
un aeromobile che esercita una delle  attivita'  di  trasporto  aereo
elencate  all'allegato  I,  dei  gas   specificati   in   riferimento
all'attivita' interessata; 
    s) 'gas a effetto serra': i gas di cui all'allegato  II  e  altri
costituenti gassosi  dell'atmosfera,  sia  naturali  che  di  origine
antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse; 
    t) 'gestore': la persona che detiene o  gestisce  un  impianto  o
alla quale e' stato delegato un  potere  economico  determinante  per
quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo; 
    u) 'GSE': Gestore dei Servizi Energetici S.p.A - GSE S.p.A; 
    v) 'impianto': un'unita' tecnica permanente in  cui  sono  svolte
una o piu'  attivita'  elencate  all'allegato  I  e  altre  attivita'
direttamente associate che  hanno  un  collegamento  tecnico  con  le
attivita' svolte nel medesimo sito e che  potrebbero  incidere  sulle
emissioni e sull'inquinamento; 
    z) 'impianto di produzione di elettricita': un impianto  che,  al
1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricita'  ai  fini
della vendita a terzi e nel quale non si  effettua  alcuna  attivita'
elencata all'allegato I diversa dalla  attivita'  ivi  indicata  come
'Combustione di carburanti in impianti di  potenza  termica  nominale
totale superiore a 20 MW'; 
    aa) 'livello di attivita'  iniziale':  il  livello  di  attivita'
utilizzato per calcolare  l'assegnazione  al  sottoimpianto  a  norma
dell'articolo 9 o, se del  caso,  dell'articolo  18  della  decisione
2011/278/UE della Commissione, del 27  aprile  2011,  che  stabilisce
norme    transitorie    per    l'insieme    dell'Unione    ai    fini
dell'armonizzazione delle procedure di  assegnazione  gratuita  delle
quote di emissioni ai  sensi  dell'articolo  10-bis  della  direttiva
2003/87/CE; 
    bb)  'misure  comunitarie  per  l'assegnazione':   la   decisione
2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme
transitorie per l'insieme  dell'Unione  ai  fini  dell'armonizzazione
delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni  ai
sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE; 
    cc) 'nuovo entrante': 
     1)  l'impianto  che  esercita  una  o  piu'  attivita'  indicate
all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere  gas  a
effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011; 
     2) l'impianto che  esercita  per  la  prima  volta  un'attivita'
inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37; 
     3)  l'impianto  che  esercita  una  o  piu'  attivita'  indicate
all'allegato I o un'attivita'  inclusa  nel  sistema  comunitario  ai
sensi dell'articolo 37, che  ha  subito  un  ampliamento  sostanziale
della capacita' dopo il 30 giugno 2011,  solo  nella  misura  in  cui
riguarda l'ampliamento in questione; 
    dd) 'operatore aereo': la persona che  opera  un  aeromobile  nel
momento in cui e' esercitata una delle attivita' di  trasporto  aereo
elencate all'allegato I o, nel caso  in  cui  tale  persona  non  sia
conosciuta o non identificata dal  proprietario  dell'aeromobile,  il
proprietario stesso dell'aeromobile; 
    ee) 'operatore di trasporto aereo commerciale': un  operatore  il
quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o
non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta; 
    ff) 'operatore aereo amministrato dall'Italia':  operatore  aereo
riportato  nell'elenco  degli  operatori  aerei  per  il   quale   e'
specificato che l'operatore aereo e' amministrato dall'Italia; 
    gg)  'organismo   di   accreditamento   nazionale':   l'organismo
nazionale di accreditamento designato ai sensi del  regolamento  (CE)
n.765/2008; 
    hh) 'persona': qualsiasi persona fisica o giuridica; 
    ii) 'piano di monitoraggio delle emissioni': documento contenente
le modalita' per il monitoraggio e la comunicazione  delle  emissioni
rilasciate per le attivita' elencate all'allegato I; 
    ll)  'piano  di   monitoraggio   delle   'tonnellate-chilometro':
documento  contenente  le  modalita'  per  il   monitoraggio   e   la
comunicazione dei dati relativi  alle  tonnellate-chilometro  per  le
attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I; 
    mm) 'parte  inclusa  all'allegato  I  della  UNFCCC':  una  parte
elencata all'allegato I alla convenzione quadro delle  Nazioni  Unite
sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di
Kyoto, come indicato all'articolo  1,  paragrafo  7,  del  Protocollo
medesimo; 
    nn) 'Protocollo di Kyoto': Protocollo di Kyoto  alla  Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto  a  Kyoto
l'11 dicembre 1997 e ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120; 
    oo) 'quantita' di emissioni': quantita' di emissioni misurate  in
tonnellata di biossido di carbonio equivalente; 
    pp) 'quota di emissioni': il diritto di emettere  una  tonnellata
di biossido di  carbonio  equivalente  per  un  periodo  determinato,
valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto
e cedibile conformemente al medesimo; 
    qq) 'Registro nazionale':  banche  dati  in  formato  elettronico
istituito ai sensi dell'articolo 6 della  decisione  280/2004/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
    rr) 'Registro dell'Unione': banche dati  in  formato  elettronico
istituito ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE; 
    ss) 'regolamento sulle aste': regolamento (UE) n. 1031/2010 della
Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e
ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni  dei
gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE che istituisce
un sistema per lo scambio di quote di emissioni  dei  gas  a  effetto
serra nella Comunita'; 
    tt) 'regolamenti sui registri': regolamento (UE)  n.  920/2010  e
regolamento (UE) n. 1193/2010; 
    uu) 'riduzione  delle  emissioni  certificate'  (CER):  un'unita'
rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e  delle
decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del  Protocollo
di Kyoto; 
    vv) 'riserva  speciale':  quantita'  di  quote  di  emissioni  da
assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello  che
ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui articolo 8,
comma 1; 
    zz) 'sottoimpianto': un sottoimpianto oggetto di un parametro  di
riferimento  di  prodotto  oppure  un  sottoimpianto  oggetto  di  un
parametro di riferimento di calore oppure un  'sottoimpianto  oggetto
di  un  parametro  di  riferimento   di   combustibili'   oppure   un
'sottoimpianto con emissioni di processo'; 
    aaa) 'sottoimpianto oggetto di un  parametro  di  riferimento  di
prodotto': i materiali in ingresso (input),  i  materiali  in  uscita
(output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un
prodotto per il quale all'allegato I  delle  misure  comunitarie  per
l'assegnazione e' stato stabilito un parametro di riferimento; 
    bbb) 'sottoimpianto oggetto di un  parametro  di  riferimento  di
calore': gli input, gli output e  le  emissioni  corrispondenti,  non
disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati  alla
produzione di calore misurabile o all'importazione da un  impianto  o
un'altra entita' inclusi nel sistema  per  lo  scambio  di  quote  di
emissioni di gas ad effetto serra dell'Unione o ad entrambe: 
     1) consumato nei  limiti  dell'impianto  per  la  produzione  di
prodotti o la produzione di  energia  meccanica  (diversa  da  quella
utilizzata per la produzione di elettricita') per il riscaldamento  o
il raffreddamento, ad eccezione del  consumo  per  la  produzione  di
elettricita', o; 
     2) esportato verso un impianto o un'altra  entita'  non  inclusi
nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di  gas  ad  effetto
serra dell'Unione ad eccezione dell'esportazione per la produzione di
elettricita'; 
    ccc) 'sottoimpianto oggetto di un  parametro  di  riferimento  di
combustibili': gli input, gli output e le  emissioni  corrispondenti,
non disciplinati da un parametro di riferimento di  prodotto,  legati
alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore  non
misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di
energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione  di
elettricita', per il riscaldamento o il raffreddamento), ad eccezione
del consumo per  la  produzione  di  elettricita',  ivi  compresa  la
combustione in torcia; 
    ddd) 'sottoimpianto con emissioni di processo': le  emissioni  di
gas a effetto serra, di cui all'allegato II, diverse dal biossido  di
carbonio prodotte fuori dai limiti di  sistema  di  un  parametro  di
riferimento  di  prodotto  di  cui  all'allegato   I   delle   misure
comunitarie  per  l'assegnazione,  o  le  emissioni  di  biossido  di
carbonio prodotte fuori dai limiti di  sistema  di  un  parametro  di
riferimento  di  prodotto,  di  cui  all'allegato  I   delle   misure
comunitarie per l'assegnazione, a seguito di una delle  attivita'  di
seguito elencate  e  le  emissioni  derivanti  dalla  combustione  di
carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attivita' seguenti ai
fini della produzione di calore misurabile, calore non  misurabile  o
elettricita', a condizione di sottrarre le  emissioni  che  sarebbero
state generate dalla combustione di una  quantita'  di  gas  naturale
equivalente  al  tenore  di  energia  tecnicamente  utilizzabile  del
carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione: 
     1) la riduzione chimica o elettrolitica  di  composti  metallici
presenti nei minerali, concentrati e materiali secondari; 
     2) l'eliminazione  di  impurita'  dai  metalli  e  dai  composti
metallici; 
     3) la decomposizione  di  carbonati,  ad  esclusione  di  quelli
legati alla depurazione di gas di combustione; 
     4) le sintesi  chimiche  nelle  quali  il  materiale  contenente
carbonio partecipa alla reazione, per una finalita' primaria  diversa
dalla generazione di calore; 
     5) l'impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per
una finalita' primaria diversa dalla generazione di calore; 
     6) la riduzione chimica o elettrolitica di  ossidi  metallici  o
ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i fosfati; 
    eee)  'tonnellata  di  biossido  di  carbonio  equivalente':  una
tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una  quantita'  di
qualsiasi altro gas a effetto  serra  elencato  all'allegato  II  che
abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario; 
    fff) 'unita'  di  riduzione  delle  emissioni'  (ERU):  un'unita'
rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto  e  delle
decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del  Protocollo
di Kyoto; 
    ggg)  'UNFCCC':  convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite   sui
cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65; 
    hhh) 'verificatore': soggetto indipendente accreditato  ai  sensi
dell'articolo 35. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per la direttiva 2003/87/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per la decisione 2011/278/CE, si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              Si riporta il testo dell'articolo  3-  bis  del  citato
          decreto legislativo n. 216 del 2006: 
              " Art. 3-bis.(Autorita' nazionale competente) 
              1. E' istituito il Comitato nazionale per  la  gestione
          della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione
          delle attivita' di progetto del Protocollo di  Kyoto,  come
          definite all'articolo 3. Il  Comitato  ha  sede  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  che  ne  assicura  l'adeguato  supporto  logistico  e
          organizzativo. 
              2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione  di
          Autorita' nazionale competente. 
              3. Entro il 30  aprile  di  ciascun  anno  il  Comitato
          presenta al Parlamento una relazione sull'attivita'  svolta
          nell'anno precedente. 
              4. Il Comitato ha il compito di: 
              a) predisporre  il  Piano  nazionale  di  assegnazione,
          presentarlo al pubblico per la consultazione  e  sottoporlo
          all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare e  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico; 
              b) notificare alla Commissione il  Piano  nazionale  di
          assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e  del  mare  e  dal  Ministro  dello
          sviluppo economico; 
              c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote
          di  emissione  sulla  base  del  PNA  e  del  parere  della
          Commissione europea di cui  all'articolo  9,  paragrafo  3,
          della direttiva 2003/87/CE,  presentarla  al  pubblico  per
          consultazione e sottoporla  all'approvazione  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministro dello sviluppo economico; 
              d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi
          entranti sulla base delle  modalita'  definite  nell'ambito
          della decisione di assegnazione; 
              e) calcolare e pubblicare la quantita' totale e annuale
          di quote da assegnare  per  il  periodo  di  riferimento  a
          ciascun operatore aereo  amministrato  dall'Italia  per  il
          quale e' stata inoltrata  la  domanda  alla  Commissione  a
          norma dell'articolo 3-quater, comma 3; 
              f) definire le modalita' di presentazione da parte  del
          pubblico di osservazioni sulle materie di cui alle  lettere
          a) e c), nonche' i criteri e  le  modalita'  con  cui  tali
          osservazioni sono tenute in considerazione; 
              g) rilasciare  le  autorizzazioni  ad  emettere  gas  a
          effetto serra, di cui all'articolo 4; 
              h) aggiornare  le  autorizzazioni  ad  emettere  gas  a
          effetto serra ai sensi dell'articolo 7; 
              i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e
          il Piano di monitoraggio  delle  «tonnellate-chilometro»  e
          loro aggiornamenti; 
              l)  rilasciare  annualmente  una  parte   delle   quote
          assegnate a titolo gratuito; 
              m)  approvare   ai   sensi   dell'articolo   12-bis   i
          raggruppamenti  di  impianti  che   svolgono   un'attivita'
          elencata nell'allegato A; 
              n)  impartire   disposizioni   all'amministratore   del
          registro di cui all'articolo 14; 
              o)  accreditare  i  verificatori   ed   esercitare   il
          controllo sulle loro attivita' ai sensi dell'articolo 17; 
              p) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di
          verifica  e  di  predisposizione  del  relativo   attestato
          conformemente a quanto previsto  dall'allegato  D  e  dalla
          decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; 
              q) irrogare  le  sanzioni  di  cui  all'articolo  20  e
          rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei
          che hanno violato i requisiti per la restituzione di  quote
          di emissioni a norma dell'articolo 15, comma 7 e 7-bis; 
              r) adottare eventuali  disposizioni  interpretative  in
          materia di monitoraggio delle  emissioni,  sulla  base  dei
          principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto  dalla
          decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; 
              s) definire le modalita' e le  forme  di  presentazione
          della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad  effetto
          serra  e  della  richiesta   di   aggiornamento   di   tale
          autorizzazione; 
              t) definire  le  modalita'  per  la  predisposizione  e
          l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 15, commi 5
          e  5-bis,  sulla  base  dei   contenuti   minimi   di   cui
          all'allegato F; 
              u) rilasciare quote in cambio di  CER  ed  ERU  secondo
          quanto previsto dall'articolo 15, commi 8 e 9; 
              v) predisporre e presentare ai Ministri  competenti  la
          relazione di cui  all'articolo  20-bis,  comma  2,  e  alla
          Commissione europea la relazione di cui all'articolo 23; 
              z) predisporre, sotto forma di  apposito  capitolo  del
          PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a
          titolo oneroso; 
              aa) definire i criteri per  la  gestione  del  Registro
          nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui
          all'articolo 14; 
              bb)  svolgere  attivita'  di  supporto   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          attraverso  la  partecipazione,   con   propri   componenti
          all'uopo  delegati,  alle  riunioni  del  Comitato  di  cui
          all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE  ed  alle  altre
          riunioni in sede comunitaria o  internazionale  concernenti
          l'applicazione del Protocollo di Kyoto; 
              cc) stimare le emissioni rilasciate annualmente,  anche
          ai  fini  della   restituzione,   nel   caso   di   mancata
          trasmissione della comunicazione di  cui  all'articolo  15,
          comma 5-bis, oppure di comunicazione incompleta ovvero  ove
          il Comitato accerti che le emissioni  comunicate  non  sono
          state monitorate conformemente  alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 13, comma 3; 
              dd) emanare apposite disposizioni  per  il  trattamento
          degli  operatori   aerei   che   interrompono   l'attivita'
          conformemente  a  quanto  stabilito  dal  regolamento   sui
          registri. 
              5. Il Comitato propone  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare azioni volte a: 
              a)  promuovere  le  attivita'  progettuali  legate   ai
          meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto; 
              b)  favorire  la   diffusione   dell'informazione,   la
          promozione e  l'orientamento  con  riferimento  al  settore
          privato e pubblico a livello nazionale; 
              c)  valorizzare  e  rafforzare,  attraverso   la   rete
          diplomatica  italiana   e   le   strutture   internazionali
          dell'ICE, i canali informativi  ed  operativi  per  fornire
          adeguati punti di riferimento  al  sistema  industriale  ed
          imprenditoriale italiano; 
              d) valorizzare e rafforzare, nel  quadro  di  un'azione
          concertata a  beneficio  del  Sistema-Paese,  le  attivita'
          pianificate e  le  risorse  allocate  per  lo  sviluppo  di
          programmi  di  cooperazione  bilaterale  in  attuazione  di
          accordi intergovernativi legati ai meccanismi  di  progetto
          del Protocollo di Kyoto; 
              e) fornire il supporto  tecnico  ai  Paesi  destinatari
          delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
          di  formazione,  per  l'assistenza  nella  creazione  delle
          necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto  di
          procedure decisionali per l'approvazione dei progetti,  per
          la    semplificazione    dei    percorsi     amministrativi
          autorizzatori  e  per  ogni  altra   necessaria   attivita'
          funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI; 
              f) supportare le aziende italiane nella preparazione di
          progetti  specifici  corrispondenti   alle   priorita'   di
          sviluppo sostenibile del Paese destinatario; 
              g)  valorizzare  il   potenziale   dei   vari   settori
          tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti
          internazionali per la riduzione delle emissioni. 
              6. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo  e
          da  una  Segreteria  tecnica.  La  Segreteria  risponde  al
          Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se  non
          nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio
          medesimo. 
              7. Il Consiglio direttivo e' composto da  otto  membri,
          di cui tre nominati  dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, tre  dal  Ministro  dello
          sviluppo  economico  e  due,   con   funzioni   consultive,
          rispettivamente dal Ministro per  le  politiche  europee  e
          dalla Conferenza  dei  Presidenti  delle  regioni  e  delle
          province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano.   Per
          l'espletamento dei compiti di cui al comma 4,  lettera  bb)
          ed al comma 5 il Consiglio direttivo e'  integrato  da  due
          membri, nominati dal  Ministro  degli  affari  esteri.  Per
          l'espletamento dei compiti di cui al capo II  il  Consiglio
          direttivo e' integrato da un membro nominato  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              8. I direttori generali delle competenti direzioni  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e del Ministero dello sviluppo economico  sono  membri
          di diritto permanenti del  Consiglio.  I  rimanenti  membri
          rimangono in carica quattro anni. 
              9. La Segreteria tecnica e' composta da quindici membri
          di  elevata   qualifica   professionale,   con   comprovata
          esperienza in materia ambientale e nei settori  interessati
          dal presente  decreto.  Il  coordinatore  della  Segreteria
          tecnica  e  quattro  membri  sono  nominati  dal  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          cinque membri sono nominati dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico, due membri dall'Ente per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti ed uno dal Gestore servizi elettrici, di  seguito
          denominato: «GSE». 
              10. Le modalita' di funzionamento del Comitato  saranno
          definite in  un  apposito  regolamento  da  approvarsi  con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il  Ministero  dello
          sviluppo economico; il  regolamento  dovra'  assicurare  la
          costante  operativita'  e  funzionalita'  del  Comitato  in
          relazione agli atti e  deliberazioni  che  lo  stesso  deve
          adottare ai sensi del presente decreto. 
              11. Le decisioni del  Comitato  sono  formalizzate  con
          proprie   deliberazioni,   assunte   a   maggioranza    dei
          componenti, di cui  viene  data  adeguata  informazione  ai
          soggetti  interessati.  Sono  pubblicate   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, a cura  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  le
          deliberazioni inerenti: 
              a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) del  comma
          4, da sottoporre alla consultazione del pubblico; 
              b) il Piano  nazionale  di  assegnazione  di  cui  alla
          lettera b) del comma 4 notificato alla Commissione europea; 
              c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera  c)
          del comma 4 da sottoporre alla consultazione del pubblico; 
              d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera  c)
          del comma 4 approvata dal Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e  del  mare  e  dal  Ministro  dello
          sviluppo economico; 
              e) le deliberazioni inerenti ai  compiti  di  cui  alle
          lettere r), s) e t) del comma 4; 
              f) la relazione di cui al comma 3. 
              12. I  membri  del  Comitato  non  devono  trovarsi  in
          situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni
          del  Comitato  e  dichiarano  la  insussistenza   di   tale
          conflitto all'atto  dell'accettazione  della  nomina.  Essi
          sono tenuti a comunicare tempestivamente,  al  Ministero  o
          all'ente  designante  ogni   sopravvenuta   situazione   di
          conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione  il
          Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto. 
              13. Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi  di  lavoro
          ai   quali   possono   partecipare   esperti   esterni   in
          rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali
          maggiormente interessati. 
              14. Per le attivita' di cui al comma  5,  il  Consiglio
          direttivo si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri  a
          carico del bilancio dello Stato, di  un  gruppo  di  lavoro
          costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di  lavoro
          presenta al Consiglio direttivo: 
              a) entro i primi trenta giorni di ogni anno,  un  piano
          di  lavoro  programmatico  da  approvarsi  da   parte   del
          Consiglio direttivo; 
              b) entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  una  relazione
          annuale dell'attivita' svolta. 
              15. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di
          attivita' non riconducibili a quelle  di  cui  all'articolo
          26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per
          il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato  e  dei
          gruppi di lavoro di  cui  al  comma  13  non  spetta  alcun
          emolumento, compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
          dovuto". 
              Per il regolamento 748/2009, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il regolamento 82/2010, e' pubblicato nella G.U.U.E. 29
          gennaio 2010, n. L 25. 
              Il regolamento 115/2011, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.
          12 febbraio 2011, n. L 39. 
              Per il regolamento 394/2011, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              La decisione 278/2011 e' pubblicata nella  G.U.U.E.  17
          maggio 2011, n. L 130. 
              Per il regolamento (CE) n. 765/2008,si veda nelle  note
          alle premesse. 
              Per la legge 1 giugno 2002, n. 120, si veda nelle  note
          alle premesse. 
              Per la decisione 2004/280/CE, si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              Per la direttiva 2003/87/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Per il regolamento (UE) n.  1031/2010,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              Per il regolamento (UE) n. 920/2010, si veda nelle note
          alle premesse. 
              Per il regolamento (UE) 1193/2010, si veda  nelle  note
          alle premesse. 
              La legge 15 gennaio 1994, n. 65 (Ratifica ed esecuzione
          della  convenzione   quadro   delle   Nazioni   Unite   sui
          cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il  9
          maggio 1992) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          gennaio 1994, n. 23, S.O.