Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) 'ampliamento sostanziale della capacita': aumento significativo della capacita' installata iniziale di un sottoimpianto che comporta tutte le conseguenze seguenti: 1) si registrano una o piu' modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente; 2) il sottoimpianto puo' funzionare ad una capacita' superiore di almeno 10 per cento rispetto alla capacita' installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica; 3) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attivita' considerevolmente superiore che comporta l'assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni supplementari l'anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche; b) 'attivita' di attuazione congiunta', di seguito JI: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse all'allegato I della UNFCCC, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto; c) 'attivita' di meccanismo di sviluppo pulito', di seguito CDM: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse all'allegato I della UNFCCC, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto; d) 'attivita' di progetto': attivita' finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere b) e c) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra la Comunita' e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario; e) 'autorita' nazionale competente': autorita' designata per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/CE, di cui all'articolo 4; f) 'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra': l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 13; g) 'combustione', l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attivita' direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico; h) 'Comitato': il comitato di cui all'articolo 4, comma 1; i) 'credito': unita' rilasciata a seguito della realizzazione di attivita' di riduzione delle emissioni diversa da quelle di cui alle lettere b) e c), realizzate a norma di accordi sottoscritti tra la Comunita' e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario; l) 'decisione di assegnazione (2008-2012)': decisione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, approvata con decreto interministeriale 28 febbraio 2008, di cui al Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008; m) 'deliberazione n. 24/2011': deliberazione n. 24 del 30 giugno 2011, emanata dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante la ricognizione delle comunicazioni dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini dell'assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni di CO2; n) 'deliberazione n. 22/2011': deliberazione n. 22 del 1° giugno 2011, emanata dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante disciplina dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti o parti di impianto non autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni; o) 'disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni': disposizioni adottate dal Comitato conformemente ai criteri di cui all'allegato IV e all'allegato V e delle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE; p) 'disposizioni sulle verifiche': disposizioni adottate dal Comitato conformemente ai criteri di cui all'allegato III e delle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE; q) 'elenco degli operatori aerei': elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, come modificato dai regolamenti (UE) n. 82/2010 della Commissione, del 28 gennaio 2010, n. 115/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, n. 394/2011 della Commissione del 20 aprile 2011, e successivi aggiornamenti, adottati ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE; r) 'emissioni': il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attivita' interessata; s) 'gas a effetto serra': i gas di cui all'allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse; t) 'gestore': la persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale e' stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo; u) 'GSE': Gestore dei Servizi Energetici S.p.A - GSE S.p.A; v) 'impianto': un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate all'allegato I e altre attivita' direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attivita' svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento; z) 'impianto di produzione di elettricita': un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricita' ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attivita' elencata all'allegato I diversa dalla attivita' ivi indicata come 'Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW'; aa) 'livello di attivita' iniziale': il livello di attivita' utilizzato per calcolare l'assegnazione al sottoimpianto a norma dell'articolo 9 o, se del caso, dell'articolo 18 della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE; bb) 'misure comunitarie per l'assegnazione': la decisione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE; cc) 'nuovo entrante': 1) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011; 2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attivita' inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37; 3) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I o un'attivita' inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacita' dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione; dd) 'operatore aereo': la persona che opera un aeromobile nel momento in cui e' esercitata una delle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata dal proprietario dell'aeromobile, il proprietario stesso dell'aeromobile; ee) 'operatore di trasporto aereo commerciale': un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta; ff) 'operatore aereo amministrato dall'Italia': operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale e' specificato che l'operatore aereo e' amministrato dall'Italia; gg) 'organismo di accreditamento nazionale': l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008; hh) 'persona': qualsiasi persona fisica o giuridica; ii) 'piano di monitoraggio delle emissioni': documento contenente le modalita' per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attivita' elencate all'allegato I; ll) 'piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro': documento contenente le modalita' per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I; mm) 'parte inclusa all'allegato I della UNFCCC': una parte elencata all'allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto, come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del Protocollo medesimo; nn) 'Protocollo di Kyoto': Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120; oo) 'quantita' di emissioni': quantita' di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente; pp) 'quota di emissioni': il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo; qq) 'Registro nazionale': banche dati in formato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 6 della decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; rr) 'Registro dell'Unione': banche dati in formato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE; ss) 'regolamento sulle aste': regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita'; tt) 'regolamenti sui registri': regolamento (UE) n. 920/2010 e regolamento (UE) n. 1193/2010; uu) 'riduzione delle emissioni certificate' (CER): un'unita' rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto; vv) 'riserva speciale': quantita' di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui articolo 8, comma 1; zz) 'sottoimpianto': un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto oppure un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore oppure un 'sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili' oppure un 'sottoimpianto con emissioni di processo'; aaa) 'sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto': i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all'allegato I delle misure comunitarie per l'assegnazione e' stato stabilito un parametro di riferimento; bbb) 'sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore': gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile o all'importazione da un impianto o un'altra entita' inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra dell'Unione o ad entrambe: 1) consumato nei limiti dell'impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricita') per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di elettricita', o; 2) esportato verso un impianto o un'altra entita' non inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra dell'Unione ad eccezione dell'esportazione per la produzione di elettricita'; ccc) 'sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili': gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricita', per il riscaldamento o il raffreddamento), ad eccezione del consumo per la produzione di elettricita', ivi compresa la combustione in torcia; ddd) 'sottoimpianto con emissioni di processo': le emissioni di gas a effetto serra, di cui all'allegato II, diverse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I delle misure comunitarie per l'assegnazione, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all'allegato I delle misure comunitarie per l'assegnazione, a seguito di una delle attivita' di seguito elencate e le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attivita' seguenti ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricita', a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantita' di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione: 1) la riduzione chimica o elettrolitica di composti metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali secondari; 2) l'eliminazione di impurita' dai metalli e dai composti metallici; 3) la decomposizione di carbonati, ad esclusione di quelli legati alla depurazione di gas di combustione; 4) le sintesi chimiche nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalita' primaria diversa dalla generazione di calore; 5) l'impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per una finalita' primaria diversa dalla generazione di calore; 6) la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi metallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i fosfati; eee) 'tonnellata di biossido di carbonio equivalente': una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantita' di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario; fff) 'unita' di riduzione delle emissioni' (ERU): un'unita' rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto; ggg) 'UNFCCC': convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65; hhh) 'verificatore': soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 35.
Note all'art. 3: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per la decisione 2011/278/CE, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 3- bis del citato decreto legislativo n. 216 del 2006: " Art. 3-bis.(Autorita' nazionale competente) 1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo. 2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita' nazionale competente. 3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 4. Il Comitato ha il compito di: a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico; b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico; c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico; d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalita' definite nell'ambito della decisione di assegnazione; e) calcolare e pubblicare la quantita' totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale e' stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'articolo 3-quater, comma 3; f) definire le modalita' di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alle lettere a) e c), nonche' i criteri e le modalita' con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione; g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 4; h) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7; i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle «tonnellate-chilometro» e loro aggiornamenti; l) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate a titolo gratuito; m) approvare ai sensi dell'articolo 12-bis i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attivita' elencata nell'allegato A; n) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo 14; o) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attivita' ai sensi dell'articolo 17; p) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; q) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'articolo 15, comma 7 e 7-bis; r) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione; s) definire le modalita' e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione; t) definire le modalita' per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 15, commi 5 e 5-bis, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F; u) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 8 e 9; v) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all'articolo 20-bis, comma 2, e alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 23; z) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso; aa) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14; bb) svolgere attivita' di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto; cc) stimare le emissioni rilasciate annualmente, anche ai fini della restituzione, nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 5-bis, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3; dd) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attivita' conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri. 5. Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a: a) promuovere le attivita' progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto; b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale; c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano; d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto; e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita' di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita' funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI; f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario; g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni. 6. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo. 7. Il Consiglio direttivo e' composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, lettera bb) ed al comma 5 il Consiglio direttivo e' integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti di cui al capo II il Consiglio direttivo e' integrato da un membro nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 8. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni. 9. La Segreteria tecnica e' composta da quindici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito denominato: «GSE». 10. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; il regolamento dovra' assicurare la costante operativita' e funzionalita' del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto. 11. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le deliberazioni inerenti: a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) del comma 4, da sottoporre alla consultazione del pubblico; b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 4 notificato alla Commissione europea; c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 da sottoporre alla consultazione del pubblico; d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico; e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere r), s) e t) del comma 4; f) la relazione di cui al comma 3. 12. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto. 13. Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati. 14. Per le attivita' di cui al comma 5, il Consiglio direttivo si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo: a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo; b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attivita' svolta. 15. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attivita' non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 13 non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto". Per il regolamento 748/2009, si veda nelle note alle premesse. Il regolamento 82/2010, e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 gennaio 2010, n. L 25. Il regolamento 115/2011, e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 febbraio 2011, n. L 39. Per il regolamento 394/2011, si veda nelle note alle premesse. La decisione 278/2011 e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio 2011, n. L 130. Per il regolamento (CE) n. 765/2008,si veda nelle note alle premesse. Per la legge 1 giugno 2002, n. 120, si veda nelle note alle premesse. Per la decisione 2004/280/CE, si veda nelle note alle premesse. Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il regolamento (UE) n. 1031/2010, si veda nelle note alle premesse. Per il regolamento (UE) n. 920/2010, si veda nelle note alle premesse. Per il regolamento (UE) 1193/2010, si veda nelle note alle premesse. La legge 15 gennaio 1994, n. 65 (Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1994, n. 23, S.O.