Art. 11 
 
 
                  Ambito soggettivo di applicazione 
 
  1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni»  si
intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni. 
  2. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 1 e alle societa' da esse controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attivita'  di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o  dell'Unione
europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da  15  a  33,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190. 
  3. Le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza  e  regolazione
provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa  vigente
in materia di trasparenza  secondo  le  disposizioni  dei  rispettivi
ordinamenti. 
 
          Note all'art. 11: 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 1. 
              (Omissis). 
              2.- Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane. e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              (Omissis).». 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2359  del  codice
          civile: 
              «Art 2359. Societa' controllate e societa' collegate 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 15 a  33,
          della citata legge n. 190 del 2012: 
              «Art. 1. 
              (Omissis). 
              15.  Ai  fini  della  presente  legge,  la  trasparenza
          dell'attivita'  amministrativa,  che  costituisce   livello
          essenziale delle prestazioni concernenti i diritti  sociali
          e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
          m),   della   Costituzione,   secondo    quanto    previsto
          all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti  web
          istituzionali  delle   pubbliche   amministrazioni,   delle
          informazioni  relative  ai   procedimenti   amministrativi,
          secondo criteri di  facile  accessibilita',  completezza  e
          semplicita'   di   consultazione,   nel   rispetto    delle
          disposizioni in materia di segreto  di  Stato,  di  segreto
          d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti  web
          istituzionali   delle   amministrazioni   pubbliche    sono
          pubblicati anche i relativi  bilanci  e  conti  consuntivi,
          nonche'  i  costi  unitari  di  realizzazione  delle  opere
          pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.
          Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno
          schema tipo redatto dall'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  che  ne
          cura altresi' la raccolta e la  pubblicazione  nel  proprio
          sito web istituzionale al fine di consentirne  una  agevole
          comparazione. 
              16. Fermo restando quanto  stabilito  nell'articolo  53
          del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  come  da
          ultimo modificato  dal  comma  42  del  presente  articolo,
          nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione  digitale,
          di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
          successive modificazioni, nell'articolo 21 della  legge  18
          giugno  2009,  n.  69,  e   successive   modificazioni,   e
          nell'articolo 11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
          n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano  i  livelli
          essenziali di cui al comma 15  del  presente  articolo  con
          particolare riferimento ai procedimenti di: 
              a) autorizzazione o concessione; 
              b) scelta del contraente per l'affidamento  di  lavori,
          forniture e servizi, anche con riferimento  alla  modalita'
          di selezione prescelta ai sensi del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
              c)   concessione   ed   erogazione   di    sovvenzioni,
          contributi,    sussidi,    ausili    finanziari,    nonche'
          attribuzione di vantaggi economici di  qualunque  genere  a
          persone ed enti pubblici e privati; 
              d) concorsi e  prove  selettive  per  l'assunzione  del
          personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24
          del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 
              17. Le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  negli
          avvisi, bandi di gara o lettere di invito  che  il  mancato
          rispetto  delle  clausole  contenute  nei   protocolli   di
          legalita' o nei patti di integrita'  costituisce  causa  di
          esclusione dalla gara. 
              18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
          militari, agli avvocati e  procuratori  dello  Stato  e  ai
          componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la
          decadenza  dagli  incarichi  e  la  nullita'   degli   atti
          compiuti,  la  partecipazione   a   collegi   arbitrali   o
          l'assunzione di incarico di arbitro unico. 
              19. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
              «1. Le controversie su  diritti  soggettivi,  derivanti
          dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi  a  lavori,
          servizi, forniture, concorsi di progettazione  e  di  idee,
          comprese  quelle  conseguenti  al  mancato   raggiungimento
          dell'accordo bonario previsto  dall'articolo  240,  possono
          essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione  motivata
          da  parte  dell'organo  di  governo   dell'amministrazione.
          L'inclusione   della   clausola    compromissoria,    senza
          preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con  cui
          e' indetta la gara ovvero, per le  procedure  senza  bando,
          nell'invito, o il ricorso all'arbitrato,  senza  preventiva
          autorizzazione, sono nulli». 
              20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri,  di
          cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  come  sostituito  dal
          comma 19 del presente articolo,  si  applicano  anche  alle
          controversie relative a concessioni e appalti  pubblici  di
          opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa'  a
          partecipazione pubblica ovvero una societa'  controllata  o
          collegata a una  societa'  a  partecipazione  pubblica,  ai
          sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che  comunque
          abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse
          a  carico  dei  bilanci  pubblici.  A  tal  fine,  l'organo
          amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui  al  citato
          comma 1 dell'articolo 241 del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal  comma  19
          del presente articolo. 
              21. La nomina degli arbitri per  la  risoluzione  delle
          controversie   nelle   quali   e'   parte   una    pubblica
          amministrazione  avviene  nel  rispetto  dei  principi   di
          pubblicita' e di rotazione e secondo le modalita'  previste
          dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che  nel
          rispetto delle disposizioni del codice di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili. 
              22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche
          amministrazioni, gli  arbitri  di  parte  sono  individuati
          esclusivamente tra dirigenti pubblici. 
              23.  Qualora  la  controversia  abbia  luogo  tra   una
          pubblica   amministrazione   e   un   privato,    l'arbitro
          individuato  dalla  pubblica  amministrazione   e'   scelto
          preferibilmente  tra  i  dirigenti  pubblici.  Qualora  non
          risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un
          arbitro scelto tra  i  dirigenti  pubblici,  la  nomina  e'
          disposta, con provvedimento motivato,  nel  rispetto  delle
          disposizioni del codice di cui al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. 
              24. La pubblica amministrazione stabilisce, a  pena  di
          nullita'  della  nomina,  l'importo  massimo  spettante  al
          dirigente pubblico per l'attivita'  arbitrale.  L'eventuale
          differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati  e
          l'importo massimo stabilito per il dirigente  e'  acquisita
          al bilancio della pubblica amministrazione che  ha  indetto
          la gara. 
              25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24  non  si
          applicano agli  arbitrati  conferiti  o  autorizzati  prima
          della data di entrata in vigore della presente legge. 
              26. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  15  e  16  si
          applicano anche ai procedimenti posti in essere  in  deroga
          alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in  deroga
          e che non  dispongono  di  propri  siti  web  istituzionali
          pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15  e  16
          nei siti  web  istituzionali  delle  amministrazioni  dalle
          quali sono nominati. 
              27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15  e
          16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione. 
              28.   Le   amministrazioni   provvedono   altresi'   al
          monitoraggio   periodico    del    rispetto    dei    tempi
          procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione  delle
          anomalie. I risultati del  monitoraggio  sono  consultabili
          nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione. 
              29. Ogni amministrazione pubblica rende  noto,  tramite
          il proprio sito web istituzionale, almeno un  indirizzo  di
          posta  elettronica  certificata  cui  il  cittadino   possa
          rivolgersi per trasmettere istanze ai  sensi  dell'articolo
          38  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.  445,  e  successive  modificazioni,  e
          ricevere   informazioni   circa   i   provvedimenti   e   i
          procedimenti amministrativi che lo riguardano. 
              30. Le amministrazioni, nel rispetto  della  disciplina
          del diritto di accesso ai documenti amministrativi  di  cui
          al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni, in materia di  procedimento  amministrativo,
          hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli
          interessati,   tramite   strumenti    di    identificazione
          informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice  di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
          successive  modificazioni,  le  informazioni  relative   ai
          provvedimenti  e  ai  procedimenti  amministrativi  che  li
          riguardano, ivi comprese quelle relative allo  stato  della
          procedura, ai  relativi  tempi  e  allo  specifico  ufficio
          competente in ogni singola fase. 
              31. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le
          materie di competenza, sentita la Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni, da adottare  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          sono  individuate  le  informazioni   rilevanti   ai   fini
          dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e
          le  relative  modalita'  di   pubblicazione,   nonche'   le
          indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e  30.
          Restano ferme le disposizioni  in  materia  di  pubblicita'
          previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163. 
              32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16,
          lettera b), del presente articolo, le  stazioni  appaltanti
          sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri  siti  web
          istituzionali:  la  struttura  proponente;  l'oggetto   del
          bando;  l'elenco  degli  operatori  invitati  a  presentare
          offerte; l'aggiudicatario; l'importo di  aggiudicazione;  i
          tempi di completamento dell'opera,  servizio  o  fornitura;
          l'importo delle somme liquidate. Entro  il  31  gennaio  di
          ogni  anno,  tali  informazioni,   relativamente   all'anno
          precedente, sono pubblicate  in  tabelle  riassuntive  rese
          liberamente scaricabili in  un  formato  digitale  standard
          aperto che consenta di analizzare e  rielaborare,  anche  a
          fini statistici, i  dati  informatici.  Le  amministrazioni
          trasmettono   in   formato   digitale   tali   informazioni
          all'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture, che le  pubblica  nel  proprio
          sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i
          cittadini, catalogate in base alla  tipologia  di  stazione
          appaltante e per regione. L'Autorita' individua con propria
          deliberazione  le  informazioni  rilevanti  e  le  relative
          modalita' di trasmissione. Entro il 30  aprile  di  ciascun
          anno, l'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici
          di lavori, servizi e forniture  trasmette  alla  Corte  dei
          conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso  di
          trasmettere  e  pubblicare,  in  tutto  o  in   parte,   le
          informazioni di cui al presente comma in  formato  digitale
          standard aperto. Si applica l'articolo  6,  comma  11,  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163. 
              33. La mancata o  incompleta  pubblicazione,  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di  cui
          al  comma  31   costituisce   violazione   degli   standard
          qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
          del decreto legislativo 20 dicembre 2009,  n.  198,  ed  e'
          comunque valutata ai sensi  dell'articolo  21  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni.  Eventuali  ritardi  nell'aggiornamento  dei
          contenuti sugli strumenti  informatici  sono  sanzionati  a
          carico dei responsabili del servizio. 
              (Omissis).».