Art. 11
Ambito soggettivo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si
intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
2. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 1 e alle societa' da esse controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attivita' di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione
europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della
legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente
in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi
ordinamenti.
Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1.
(Omissis).
2.- Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice
civile:
«Art 2359. Societa' controllate e societa' collegate
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 15 a 33,
della citata legge n. 190 del 2012:
«Art. 1.
(Omissis).
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza
dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali
e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, secondo quanto previsto
all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi,
secondo criteri di facile accessibilita', completezza e
semplicita' di consultazione, nel rispetto delle
disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto
d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web
istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono
pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi,
nonche' i costi unitari di realizzazione delle opere
pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.
Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno
schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne
cura altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio
sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole
comparazione.
16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da
ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo,
nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18
giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e
nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli
essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con
particolare riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita'
di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche'
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24
del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli
avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalita' o nei patti di integrita' costituisce causa di
esclusione dalla gara.
18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai
componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la
decadenza dagli incarichi e la nullita' degli atti
compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o
l'assunzione di incarico di arbitro unico.
19. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono
essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata
da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.
L'inclusione della clausola compromissoria, senza
preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui
e' indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando,
nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva
autorizzazione, sono nulli».
20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di
cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal
comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle
controversie relative a concessioni e appalti pubblici di
opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa' a
partecipazione pubblica ovvero una societa' controllata o
collegata a una societa' a partecipazione pubblica, ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque
abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse
a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo
amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato
comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 19
del presente articolo.
21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle
controversie nelle quali e' parte una pubblica
amministrazione avviene nel rispetto dei principi di
pubblicita' e di rotazione e secondo le modalita' previste
dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel
rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.
22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche
amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati
esclusivamente tra dirigenti pubblici.
23. Qualora la controversia abbia luogo tra una
pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro
individuato dalla pubblica amministrazione e' scelto
preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non
risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un
arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina e'
disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di
nullita' della nomina, l'importo massimo spettante al
dirigente pubblico per l'attivita' arbitrale. L'eventuale
differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e
l'importo massimo stabilito per il dirigente e' acquisita
al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto
la gara.
25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si
applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si
applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga
alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga
e che non dispongono di propri siti web istituzionali
pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16
nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle
quali sono nominati.
27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e
16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
28. Le amministrazioni provvedono altresi' al
monitoraggio periodico del rispetto dei tempi
procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle
anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili
nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite
il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di
posta elettronica certificata cui il cittadino possa
rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo
38 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e
ricevere informazioni circa i provvedimenti e i
procedimenti amministrativi che lo riguardano.
30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina
del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui
al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, in materia di procedimento amministrativo,
hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli
interessati, tramite strumenti di identificazione
informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, le informazioni relative ai
provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li
riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della
procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio
competente in ogni singola fase.
31. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le
materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le informazioni rilevanti ai fini
dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e
le relative modalita' di pubblicazione, nonche' le
indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30.
Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicita'
previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16,
lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti
sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web
istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del
bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare
offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di
ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno
precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili in un formato digitale standard
aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a
fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni
trasmettono in formato digitale tali informazioni
all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio
sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i
cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione
appaltante e per regione. L'Autorita' individua con propria
deliberazione le informazioni rilevanti e le relative
modalita' di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun
anno, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei
conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le
informazioni di cui al presente comma in formato digitale
standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte
delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui
al comma 31 costituisce violazione degli standard
qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed e'
comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei
contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a
carico dei responsabili del servizio.
(Omissis).».