Art. 12
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo
e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre
1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche
amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale
pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano
l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi'
pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni
emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale
sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme
giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per
l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali,
che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle
attivita' di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli
estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Note all'art. 12:
La legge 11 dicembre 1984, n. 839 (Norme sulla Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1984, n.
345.