Art. 2
Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di
trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle
pubbliche amministrazioni e le modalita' per la sua realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la
pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole tecniche
di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati
concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere
ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed
identificazione.