Art. 4 
 
 
                      Limiti alla trasparenza. 
 
  1. Gli obblighi di pubblicazione dei  dati  personali  diversi  dai
dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d) ed e), del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,
comportano la  possibilita'  di  una  diffusione  dei  dati  medesimi
attraverso siti istituzionali, nonche' il  loro  trattamento  secondo
modalita' che ne consentono la indicizzazione e la  rintracciabilita'
tramite i motori di ricerca  web  ed  il  loro  riutilizzo  ai  sensi
dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul  trattamento  dei  dati
personali. 
  2. La pubblicazione  nei  siti  istituzionali,  in  attuazione  del
presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di  indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a
dirigenti titolari degli organi amministrativi  e'  finalizzata  alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra  una  finalita'
di rilevante interesse pubblico  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di protezione dei dati personali. 
  3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre  la  pubblicazione
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti  che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi  del  presente  decreto  o
sulla base di specifica previsione  di  legge  o  regolamento,  fermi
restando  i  limiti  e  le  condizioni  espressamente   previsti   da
disposizioni di  legge,  procedendo  alla  anonimizzazione  dei  dati
personali eventualmente presenti. 
  4. Nei casi in cui norme di legge o  di  regolamento  prevedano  la
pubblicazione di  atti  o  documenti,  le  pubbliche  amministrazioni
provvedono  a  rendere  non  intelligibili  i  dati   personali   non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili  rispetto
alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione. 
  5. Le notizie  concernenti  lo  svolgimento  delle  prestazioni  di
chiunque  sia  addetto  a  una  funzione  pubblica  e   la   relativa
valutazione   sono   rese   accessibili    dall'amministrazione    di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei  casi  previsti
dalla legge, le notizie concernenti  la  natura  delle  infermita'  e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione  dal
lavoro,  nonche'  le  componenti  della  valutazione  o  le   notizie
concernenti il rapporto  di  lavoro  tra  il  predetto  dipendente  e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto  legislativo  n.  196
del 2003. 
  6. Restano fermi i  limiti  alla  diffusione  e  all'accesso  delle
informazioni di cui all'articolo 24, comma  1  e  6,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di
quelli previsti dalla normativa europea  in  materia  di  tutela  del
segreto statistico e di quelli che  siano  espressamente  qualificati
come riservati  dalla  normativa  nazionale  ed  europea  in  materia
statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
  7. Al fine di assicurare la trasparenza degli  atti  amministrativi
non soggetti agli  obblighi  di  pubblicita'  previsti  dal  presente
decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge  7  agosto
1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del  bilancio
dello Stato. 
  8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web. 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  1,  lettere
          d) ed e), del citato decreto legislativo n. 196 del 2003: 
              «Art. 4. 
              (Omissis). 
              d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare
          l'origine razziale ed  etnica,  le  convinzioni  religiose,
          filosofiche o  di  altro  genere,  le  opinioni  politiche,
          l'adesione   a   partiti,   sindacati,   associazioni    od
          organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  politico
          o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare  lo
          stato di salute e la vita sessuale; 
              e)  "dati  giudiziari",  i  dati  personali  idonei   a
          rivelare provvedimenti di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere da a) a o) e da r) a u),  del  d.P.R.  14  novembre
          2002, n. 313,  in  materia  di  casellario  giudiziale,  di
          anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da  reato
          e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di  imputato
          o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
          procedura penale; 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 1  e  6,  e
          dell'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990: 
              «Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso) 
              1. Il diritto di accesso e' escluso: 
              a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
          della  legge  24  ottobre  1977,  n.  801,   e   successive
          modificazioni, e nei  casi  di  segreto  o  di  divieto  di
          divulgazione  espressamente  previsti  dalla   legge,   dal
          regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
          amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
              b) nei procedimenti  tributari,  per  i  quali  restano
          ferme le particolari norme che li regolano; 
              c)  nei   confronti   dell'attivita'   della   pubblica
          amministrazione diretta all'emanazione di  atti  normativi,
          amministrativi   generali,   di   pianificazione    e    di
          programmazione, per i quali restano  ferme  le  particolari
          norme che ne regolano la formazione; 
              d)  nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti   dei
          documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
          carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 
              (Omissis). 
              6 Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  il  Governo
          puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
          amministrativi: 
              a) quando,  al  di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate
          dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro divulgazione possa derivare una lesione,  specifica  e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con
          particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati
          e dalle relative leggi di attuazione; 
              b)  quando  l'accesso  possa  arrecare  pregiudizio  ai
          processi di formazione, di determinazione e  di  attuazione
          della politica monetaria e valutaria; 
              c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,
          le  dotazioni,  il  personale  e  le  azioni   strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza  dei
          beni e delle persone coinvolte,  all'attivita'  di  polizia
          giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
              d) quando i documenti riguardino la vita privata  o  la
          riservatezza  di  persone  fisiche,   persone   giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono; 
              e) quando i documenti riguardino l'attivita'  in  corso
          di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
          interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 
              (Omissis).» 
              «Art.  27.  (Commissione  per  l'accesso  ai  documenti
          amministrativi). 
              1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri  la  Commissione  per   l'accesso   ai   documenti
          amministrativi. 
              2.  La  Commissione  e'  nominata   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
          dei Ministri. Essa e'  presieduta  dal  sottosegretario  di
          Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  ed  e'
          composta da dodici membri, dei quali  due  senatori  e  due
          deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
          quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2  aprile
          1979, n. 97,  su  designazione  dei  rispettivi  organi  di
          autogoverno, due fra  i  professori  di  ruolo  in  materie
          giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli  altri
          enti pubblici. E' membro di diritto  della  Commissione  il
          capo della struttura della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri che costituisce il supporto organizzativo  per  il
          funzionamento  della  Commissione.  La   Commissione   puo'
          avvalersi di un numero di esperti non  superiore  a  cinque
          unita', nominati ai sensi dell'articolo 29 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
              3. La Commissione e' rinnovata ogni  tre  anni.  Per  i
          membri parlamentari si procede a nuova nomina  in  caso  di
          scadenza o scioglimento anticipato delle Camere  nel  corso
          del triennio. 
              4. 
              5. La Commissione  adotta  le  determinazioni  previste
          dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato  il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla presente legge; redige una  relazione  annuale  sulla
          trasparenza dell'attivita' della pubblica  amministrazione,
          che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio  dei
          Ministri;  propone   al   Governo   modifiche   dei   testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia  garanzia  del  diritto  di  accesso   di   cui
          all'articolo 22. 
              6. Tutte le amministrazioni sono  tenute  a  comunicare
          alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima,  le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato. 
              7. ». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del   decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322: 
              «Art  9.  (Disposizioni  per  la  tutela  del   segreto
          statistico ) 
              1.  I  dati   raccolti   nell'ambito   di   rilevazioni
          statistiche comprese nel programma statistico nazionale  da
          parte  degli  uffici  di  statistica  non  possono   essere
          esternati se non in forma aggregata, in modo che non se  ne
          possa trarre  alcun  riferimento  relativamente  a  persone
          identificabili, e possono essere utilizzati solo per  scopi
          statistici. 
              2. I  dati  di  cui  al  comma  1  non  possono  essere
          comunicati o diffusi se non in forma  aggregata  e  secondo
          modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad
          alcun soggetto esterno, pubblico o privato,  ne'  ad  alcun
          ufficio della pubblica amministrazione.  In  ogni  caso,  i
          dati non possono essere utilizzati al fine di  identificare
          nuovamente gli interessati. 
              3.   In   casi   eccezionali,   l'organo   responsabile
          dell'amministrazione nella quale e' inserito  l'ufficio  di
          statistica puo', sentito il comitato di  cui  all'art.  17,
          chiedere  al  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri
          l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a
          dati aggregati. 
              4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  8,   non
          rientrano tra i dati tutelati dal  segreto  statistico  gli
          estremi identificativi di persone o di  beni,  o  gli  atti
          certificativi  di   rapporti,   provenienti   da   pubblici
          registri,  elenchi,  atti  o   documenti   conoscibili   da
          chiunque.».