Art. 5
Accesso civico
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o
dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non
deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile
della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione
di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla
pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato
richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero
comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento,
l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel
rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al
richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo'
ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2,
comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di
pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo
articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle
disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
cosi' come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del
Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui
all'articolo 43, comma 5.
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 9-bis e
9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 2. (Conclusione del procedimento)
(Omissis).
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
(Omissis).».
Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
luglio 2010, n. 156, S.O.