Art. 6 
 
 
                     Qualita' delle informazioni 
 
  1. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  la  qualita'  delle
informazioni riportate nei  siti  istituzionali  nel  rispetto  degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla   legge,   assicurandone
l'integrita',  il  costante   aggiornamento,   la   completezza,   la
tempestivita', la semplicita' di consultazione, la  comprensibilita',
l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche'  la  conformita'  ai
documenti originali in possesso  dell'amministrazione,  l'indicazione
della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto
dall'articolo 7. 
  2. L'esigenza di assicurare adeguata  qualita'  delle  informazioni
diffuse non puo', in ogni caso,  costituire  motivo  per  l'omessa  o
ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.