Art. 6
Qualita' delle informazioni
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita' delle
informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone
l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la
tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita',
l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai
documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione
della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto
dall'articolo 7.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualita' delle informazioni
diffuse non puo', in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o
ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.