Art. 7
Dati aperti e riutilizzo
1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche
a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati
in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne
l'integrita'.
Note all'art. 7:
Si riporta il testo dell'articolo 68 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 68. (Analisi comparativa delle soluzioni).
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di
economicita' e di efficienza, tutela degli investimenti,
riuso e neutralita' tecnologica, a seguito di una
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalita' cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a
licenza d'uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima
di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
effettuano una valutazione comparativa delle diverse
soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale
costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e
supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di
interfacce di tipo aperto nonche' di standard in grado di
assicurare l'interoperabilita' e la cooperazione
applicativa tra i diversi sistemi informatici della
pubblica amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di
sicurezza, conformita' alla normativa in materia di
protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto
conto della tipologia di software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo
tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma
1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' i accedere a
soluzioni gia' disponibili all'interno della pubblica
amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente
aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita
l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo
le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
altresi' parere circa il loro rispetto.
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano
soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate
sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70,
che assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione
applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e
documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo
aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali
esigenze.
2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano
tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni
informatiche e delle pratiche tecnologiche, e
organizzative,adottate, fornendo ogni utile informazione ai
fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate e
dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la
piu' ampia diffusione delle migliori pratiche.
3. Agli effetti del presente decreto legislativo si
intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati
reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei
dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le
seguenti caratteristiche:
1)sono disponibili secondo i termini di una licenza che
ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per
finalita' commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le
reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai
sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la
loro riproduzione e divulgazione.
L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con
propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati
secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in
cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi
marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei
casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni
fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico, recepita con il
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.
4. Il DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicita'
almeno annuale, un repertorio dei formati aperti
utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle
modalita' di trasferimento dei formati.».
Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
(Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al
riutilizzo di documenti nel settore pubblico), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006,
n. 37.
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 196
del 2003, si veda nelle note alle premesse.