Art. 8
Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati
tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono
pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del
presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a
che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i
diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento
dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e
15, comma 4.