Art. 9
Accesso alle informazioni pubblicate nei siti
1. Ai fini della piena accessibilita' delle informazioni
pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e' collocata
un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui
interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non
possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire
ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche
all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».
2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di
pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le
informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili,
con le modalita' di cui all'articolo 6, all'interno di distinte
sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate
nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti
possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche
prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.