Art. 5 
 
       Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato 
 
  1.  Ai  fini  dell'estinzione  dei   debiti   dei   Ministeri   per
obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni,
forniture, appalti e prestazioni professionali,  maturati  alla  data
del 31 dicembre 2012, a  fronte  dei  quali  non  sussistono  residui
passivi anche  perenti,  ciascun  Ministero  predispone  un  apposito
elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei
relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile  2013
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  Ragioneria
generale dello Stato per il tramite del coesistente Ufficio  Centrale
di Bilancio. In apposito  allegato,  anche  da  pubblicare  sul  sito
internet istituzionale di ciascun Ministero, i predetti  debiti  sono
aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa  con  separata
evidenza di quelli relativi a fitti passivi. 
  2. Per garantire il concorso al pagamento  dei  debiti  di  cui  al
comma 1, con priorita' per il pagamento delle spese diverse dai fitti
passivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma  50,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 500  milioni  di  euro  per
l'anno  2013.  In  caso  di  insufficienza  delle  risorse  stanziate
rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati,  il  predetto
fondo e' ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  proporzionalmente  sulla  base  delle
richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma  1,
complete degli elenchi di cui al medesimo comma.  Le  predette  somme
sono destinate esclusivamente al pagamento  dei  debiti  inclusi  nei
suddetti elenchi. 
  3. Ai fini del  monitoraggio,  le  Amministrazioni  trasmettono  ai
coesistenti Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale,  un
prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al  comma  1,  evidenziando
altresi' quelli  che  non  hanno  potuto  essere  estinti.  L'Ufficio
centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli  effetti
di cui all'articolo 23, comma 5, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, una relazione finale  relativamente  alle  somme  effettivamente
impegnate e  pagate  con  riferimento  agli  importi  indicati  negli
elenchi di cui al comma 1. 
  4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con  il  Fondo
di cui al comma 2 e  al  fine  di  prevenire  il  formarsi  di  nuove
situazioni debitorie, i Ministeri interessati,  entro  il  15  giugno
2013, definiscono con apposito decreto  del  Ministro  competente  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare
alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei  conti,  un
piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure
di razionalizzazione e riorganizzazione  della  spesa.  Ai  fini  del
suddetto piano di rientro  possono  essere  utilizzate  le  dotazioni
finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  5.  I  Nuclei  di  analisi  e  valutazione  della  spesa   di   cui
all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e  successive
modificazioni, monitorano l'attuazione dei piani di rientro di cui al
comma 4. 
  6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini
previsti, il Ministro  competente  entro  il  15  luglio  2013  invia
apposita relazione  sulle  cause  dell'inadempienza  alle  competenti
Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti. 
  7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del
territorio sono stabiliti i termini e le modalita' attuative  per  la
riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle  imposte  al
fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per
un importo complessivo non superiore a  2.500  milioni  di  euro  per
l'anno 2013 e 4.000 milioni per l'anno 2014.