Art. 6 
 
Altre  disposizioni  per  favorire  i   pagamenti   delle   pubbliche
                           amministrazioni 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare
l'unita'  giuridica  ed  economica   dell'ordinamento.   I   relativi
pagamenti sono effettuati dando priorita', ai fini del pagamento,  ai
crediti non oggetto di cessione pro  soluto.  Tra  piu'  crediti  non
oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere  imputato  al
credito piu' antico, come risultante dalla fattura o dalla  richiesta
equivalente di pagamento. 
  2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di  liquidita'  di
cui al presente Capo, la prima rata decorre  dall'anno  successivo  a
quello di sottoscrizione del contratto. 
  3. I piani dei pagamenti di cui al presente  Capo  sono  pubblicati
dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per  classi
di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 174. 
  4. Ferma  restando  l'indicazione  del  codice  unico  di  progetto
dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi  della
legislazione  vigente,  in  attuazione  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229 per  il  necessario  monitoraggio  delle  opere
pubbliche, a decorrere dal 30 settembre  2013,  i  dati  relativi  ai
pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le  medesime  opere,
sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  secondo
le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013. 
  5. In considerazione  dell'esigenza  di  dare  prioritario  impulso
all'economia in attuazione dell'articolo 41,  della  Costituzione,  a
tutela del vincolo di destinazione delle risorse,  non  sono  ammessi
atti  di  sequestro  o  di  pignoramento  sulle  somme  destinate  ai
pagamenti di cui al presente Capo. 
  6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89,  dopo  l'articolo  5-quater  e'
inserito il seguente: 
    "Art. 5-quinquies - Esecuzione forzata. 
      1.  Al  fine  di  assicurare  un'ordinata  programmazione   dei
pagamenti dei creditori di somme liquidate  a  norma  della  presente
legge, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la
Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato  per
la riscossione coattiva di somme liquidate  a  norma  della  presente
legge. 
      2. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  1,  commi  294-bis  e
294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i creditori  di  dette
somme,  a  pena  di  nullita'  rilevabile   d'ufficio,   eseguono   i
pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del
libro III, titolo II, capo II del codice  di  procedura  civile,  con
atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma  2,  ovvero
al funzionario delegato del distretto  in  cui  e'  stato  emesso  il
provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con  l'effetto  di
sospendere ogni emissione di ordinativi  di  pagamento  relativamente
alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di  cui
all'articolo  3,  comma  2,  a  cui  sia  stato  notificato  atto  di
pignoramento o di sequestro,  ovvero  il  funzionario  delegato  sono
tenuti  a  vincolare  l'ammontare  per  cui  si  procede,  sempreche'
esistano in contabilita' fondi soggetti  ad  esecuzione  forzata;  la
notifica rimane priva di effetti riguardo agli  ordini  di  pagamento
che risultino gia' emessi. 
      3. Gli atti di pignoramento o di sequestro  devono  indicare  a
pena   di   nullita'   rilevabile    d'ufficio    il    provvedimento
giurisdizionale posto in esecuzione. 
      4. Gli  atti  di  sequestro  o  di  pignoramento  eventualmente
notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello
Stato non determinano  obblighi  di  accantonamento  da  parte  delle
Tesorerie medesime, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore
delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi  rendono
dichiarazione  negativa,  richiamando  gli  estremi  della   presente
disposizione di legge. 
      5. L'articolo 1 del  decreto-legge  25  maggio  1994,  n.  313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si
applica anche ai fondi destinati al pagamento di  somme  liquidate  a
norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati  mediante
aperture di credito in favore dei funzionari  delegati  degli  uffici
centrali e periferici delle amministrazioni interessate.". 
  7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  dopo  il
comma 294-bis, e' inserito il seguente: 
    "294-ter. Il comma 294-bis si  applica  anche  ai  fondi  e  alle
contabilita' speciali del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
destinati al pagamento di somme liquidate  a  norma  della  legge  24
marzo 2001, n. 89.". 
  8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla fine del comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: 
      "Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui
al decreto legislativo 9  ottobre  2002,  n.  231,  si  applicano  le
disposizioni del comma 4-bis"; 
    b) al comma 3, dopo le parole  "richiesta  di  chiarimenti"  sono
aggiunte le seguenti  parole:  ",  salvo  quanto  previsto  al  comma
4-bis"; 
    c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: 
      "4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di  corrispettivo
nelle  transazioni  commerciali  devono  pervenire   all'ufficio   di
controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza  del  termine
di  pagamento.  L'ufficio  di  controllo  espleta  i   riscontri   di
competenza e da' comunque  corso  al  pagamento  entro  i  15  giorni
successivi al ricevimento degli atti di pagamento,  sia  in  caso  di
esito positivo,  sia  in  caso  di  formulazione  di  osservazioni  o
richieste  di  integrazioni  e  chiarimenti.  Qualora  il   dirigente
responsabile non risponda alle  osservazioni,  ovvero  i  chiarimenti
forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse,  l'ufficio
di controllo e' tenuto a segnalare alla competente Procura  Regionale
della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno  erariale  derivanti
dal pagamento cui si e' dato corso. Resta fermo il  divieto  di  dare
corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'articolo  6,  comma
2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilita'  del
dirigente che ha emanato l'atto.". 
  9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli
articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche  a  mezzo  posta
elettronica,  l'importo  e  la  data  entro  la  quale  provvederanno
rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articolo 1, 2,  3
e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilita'  per
danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. 
  10. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  4,  e
dall'articolo 7, commi 2 e 5, il mancato  o  tardivo  adempimento  da
parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni  di
cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2,  commi  3  e  5,
all'articolo 3, commi 5,  6  e  7,  all'articolo  5,  commi  1  e  3,
all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7,  comma  4,  che  ha
causato la condanna al pagamento di somme per  risarcimento  danni  o
per interessi moratori e' causa di responsabilita'  amministrativa  a
carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento. 
  11. Al fine di garantire la massima tempestivita'  nelle  procedure
di pagamento previste dal presente decreto-legge, le  amministrazioni
competenti possono omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per
gli effetti di cui all'articolo 3,  commi  1  e  2,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti  interessati
delle anticipazioni di liquidita' di cui al presente Capo.