Art. 2 
 
                       Ambito di applicazioni 
 
   1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano   agli
incarichi  conferiti   nelle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ivi compresi gli enti pubblici, nonche' negli  enti  di  diritto
privato in controllo pubblico. 
  2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli  enti  locali
di  incarichi  dirigenziali  e'   assimilato   quello   di   funzioni
dirigenziali a personale non dirigenziale, nonche' di tali  incarichi
a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi  dell'articolo
110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il riferimento al citato articolo 1, comma 2, della
          legge 30 marzo 2001, n. 165, vedasi nelle note all'articolo
          1. 
              Si riporta il testo dell'articolo  110,  comma  2,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 110. (Omissis). 
              2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi, negli  enti  in  cui  e'  prevista  la  dirigenza,
          stabilisce i limiti, i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          possono essere  stipulati,  al  di  fuori  della  dotazione
          organica, contratti a tempo determinato per i  dirigenti  e
          le  alte  specializzazioni,  fermi  restando  i   requisiti
          richiesti per la qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti
          sono stipulati in misura complessivamente non superiore  al
          5 per cento  del  totale  della  dotazione  organica  della
          dirigenza e dell'area direttiva e comunque per  almeno  una
          unita'. Negli altri enti, il  regolamento  sull'ordinamento
          degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
          le modalita' con cui possono essere stipulati, al di  fuori
          della   dotazione   organica,   solo    in    assenza    di
          professionalita' analoghe presenti  all'interno  dell'ente,
          contratti  a   tempo   determinato   di   dirigenti,   alte
          specializzazioni o funzionari  dell'area  direttiva,  fermi
          restando  i  requisiti  richiesti  per  la   qualifica   da
          ricoprire.  Tali  contratti  sono   stipulati   in   misura
          complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento   della
          dotazione  organica  dell'ente  arrotondando  il   prodotto
          all'unita' superiore, o ad una unita' negli  enti  con  una
          dotazione organica inferiore alle 20 unita'.».