Art. 2 
 
 
                       Tipologia di attivita' 
 
  1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono
individuate le seguenti attivita' svolte dai Consulenti del lavoro: 
  a)  amministrazione  del   personale   (subordinato,   autonomo   e
parasubordinato); 
  b) calcolo del costo  del  lavoro,  determinazione  e  calcolo  del
trattamento di fine rapporto; 
  c) ammortizzatori sociali; 
  d) risoluzione rapporti; 
  e)   dichiarazioni   e   denunce   previdenziali,    assistenziali,
assicurative e fiscali; 
  f) contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative,
contabili, fiscali-tributarie; 
  g)   contenzioso   del   lavoro,   amministrativo,   previdenziale,
assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale; 
  h) contrattualistica; 
  i) consulenze tecniche di parte; 
  l) altre prestazioni specifiche e compensi a tempo.