Art. 2 Tipologia di attivita' 1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono individuate le seguenti attivita' svolte dai Consulenti del lavoro: a) amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato); b) calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto; c) ammortizzatori sociali; d) risoluzione rapporti; e) dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali; f) contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie; g) contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale; h) contrattualistica; i) consulenze tecniche di parte; l) altre prestazioni specifiche e compensi a tempo.