IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la crescita economica e per la  semplificazione  del
quadro amministrativo e normativo, nonche'  misure  per  l'efficienza
del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso  civile,  al
fine di dare impulso al sistema produttivo del  Paese  attraverso  il
sostegno alle imprese, il  rilancio  delle  infrastrutture,  operando
anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini  e  le
imprese; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2013; 
  SULLA PROPOSTA del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri  e  Ministro  dell'interno,
del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
del  Ministro  della  giustizia,   di   concerto   con   i   Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni  e
le  attivita'  culturali,  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, della difesa, dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  gli  affari
europei, degli affari esteri, della salute, per gli affari  regionali
e le autonomie, per la coesione territoriale,  per  l'integrazione  e
per le pari opportunita', lo sport e le politiche giovanili; 
 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) 
 
  1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  adottate,  entro  30  giorni
dall'entrata in vigore del presente  decreto  e  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a: 
  a) assicurare un piu' ampio  accesso  al  credito  da  parte  delle
piccole e medie imprese, anche tramite: 
  1.   l'aggiornamento,   in   funzione   del   ciclo   economico   e
dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei  criteri  di
valutazione delle imprese ai  fini  dell'accesso  alla  garanzia  del
Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente  di
rischio; 
  2. l'incremento, sull'intero  territorio  nazionale,  della  misura
massima  di  copertura  del  Fondo   fino   all'ottanta   per   cento
dell'importo  dell'operazione  finanziaria,  con   riferimento   alle
"operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso,
verso  imprese  che  vantano  crediti  nei  confronti  di   pubbliche
amministrazioni"  e  alle  "operazioni  finanziarie  di  durata   non
inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 26  giugno  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012,  n.  193,  ai  sensi  e  nei
limiti stabiliti nei medesimi articoli; 
  3.  la  semplificazione  delle  procedure  e  delle  modalita'   di
presentazione  delle  richieste  attraverso  un  maggior  ricorso   a
modalita' telematiche di accesso e di gestione della garanzia; 
  4. misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei  vantaggi
della garanzia pubblica alle piccole  e  medie  imprese  beneficiarie
dell'intervento; 
  b) limitare il rilascio della garanzia del  Fondo  alle  operazioni
finanziarie  di  nuova  concessione  ed  erogazione,  escludendo   la
possibilita' di garantire operazioni finanziarie gia' deliberate  dai
soggetti finanziatori alla data di presentazione della  richiesta  di
garanzia, salvo che le stesse  non  siano  condizionate,  nella  loro
esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo. 
  2. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni  di  carattere
generale  di  cui  all'articolo   13   del   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio  1999,  n.
248,  sono  approvate  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, e' abrogato. 
  4. Al comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' soppresso l'ultimo periodo. 
  5. Il comma 10-sexies dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, e' abrogato. Conseguentemente, all'articolo  39,  comma
4, del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: "nonche' alle grandi
imprese  limitatamente  ai  soli   finanziamenti   erogati   con   la
partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto  previsto
e nei limiti  di  cui  all'articolo  8,  comma  5,  lettera  b),  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106" sono soppresse.