Art. 2 
 
(Finanziamenti  per  l'acquisto  di  nuovi  macchinari,  impianti   e
        attrezzature da parte delle piccole e medie imprese) 
 
  1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti  al  sistema
produttivo, le  piccole  e  medie  imprese,  come  individuate  dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione  del  6  maggio  2003,
possono accedere a finanziamenti e ai contributi  a  tasso  agevolato
per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario,  di
macchinari,  impianti  e  attrezzature  nuovi  di  fabbrica  ad   uso
produttivo. 
  2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono  concessi,  entro  il  31
dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione di cui al comma
7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le  finalita'
di cui all'articolo 3, comma 4-bis,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, presso la gestione  separata  di  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8. 
  3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni
dalla data di stipula del contratto e sono accordati  per  un  valore
massimo complessivo non superiore a 2 milioni di  euro  per  ciascuna
impresa  beneficiaria,  anche  frazionato  in  piu'   iniziative   di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento  per
cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui  al  comma
5. 
  4. Alle imprese di cui al  comma  1  il  Ministero  dello  sviluppo
economico concede un contributo, rapportato agli interessi  calcolati
sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima  e  con  le
modalita' stabilite con il decreto di cui al  comma  5.  L'erogazione
del predetto contributo e' effettuata in piu' quote  determinate  con
il medesimo decreto. I contributi sono concessi  nel  rispetto  della
disciplina  comunitaria   applicabile   e,   comunque,   nei   limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabiliti  i
requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente
articolo, la misura massima di cui al  comma  4  e  le  modalita'  di
erogazione  dei  contributi  medesimi,  le  relative   attivita'   di
controllo nonche' le modalita' di raccordo con  il  finanziamento  di
cui al comma 2. 
  6. La concessione dei finanziamenti di  cui  al  presente  articolo
puo' essere assistita dalla garanzia del Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nella   misura   massima
dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorita' di  accesso
e modalita' semplificate di concessione della garanzia del Fondo  sui
predetti finanziamenti. 
  7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
il  Ministero  dello  sviluppo  economico,   sentito   il   Ministero
dell'economia e delle finanze,  l'Associazione  Bancaria  Italiana  e
Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in
relazione  agli  aspetti  di  competenza,  per  la  definizione,   in
particolare: 
  a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle  banche  del
plafond di provvista di cui al comma  2,  anche  mediante  meccanismi
premiali che favoriscano il piu' efficace utilizzo delle risorse; 
  b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in
garanzia per l'utilizzo da parte  delle  banche  della  provvista  di
scopo di cui al comma 2; 
  c) delle attivita' informative, di monitoraggio  e  rendicontazione
che svolgono le banche aderenti alla convenzione, con  modalita'  che
assicurino piena trasparenza sulla misura. 
  8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e' di  2,5
miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili
ovvero che si renderanno  disponibili  con  successivi  provvedimenti
legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli
esiti del monitoraggio sull'andamento  dei  finanziamenti  effettuato
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al
Ministero dello sviluppo economico ed al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla  concessione
dei contributi di cui al comma 4, e'  autorizzata  la  spesa  di  7,5
milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni  di  euro  per  l'anno
2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,
di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di  6  milioni  di  euro  per
l'anno 2021.