Art. 3 
 
             (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo) 
 
  1. Agli interventi di cui  all'articolo  43  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133 sono attribuite risorse pari  a  150  milioni  di
euro per il finanziamento  dei  programmi  di  sviluppo  nel  settore
industriale,  ivi  inclusi  quelli  relativi  alla  trasformazione  e
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,   da   realizzare   nei
territori  regionali  che,  sulla  base   delle   fonti   finanziarie
disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto,  non
possono essere  destinatari  di  risorse  per  la  concessione  delle
agevolazioni. 
  2. I programmi  di  cui  al  comma  1  sono  agevolati  tramite  la
concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo  del
cinquanta per cento  dei  costi  ammissibili.  Alla  concessione  del
contributo a  fondo  perduto  si  provvede,  conformemente  a  quanto
previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto  interministeriale  24
settembre 2010, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  24  dicembre  2010,  n.  300,   nel   limite   finanziario
dell'eventuale  cofinanziamento  regionale  disposto  in  favore  dei
singoli programmi d'investimento. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dello  sviluppo
economico utilizza le  disponibilita'  esistenti  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile di cui all'articolo  23  del  decreto  legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalita' previste dal
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle  finanze  8  marzo  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di  cui  al
comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno  2014  per  le
finalita' previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilita'
del Fondo per la crescita sostenibile. 
  4. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,
provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per l'attuazione degli
interventi di cui  al  comma  1,  anche  al  fine  di  accelerare  le
procedure per la  concessione  delle  agevolazioni,  di  favorire  la
rapida realizzazione dei  programmi  d'investimento  e  di  prevedere
specifiche  priorita'  in  favore  dei  programmi  che  ricadono  nei
territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo  Ministero,  per
lo sviluppo e la riconversione di aree  interessate  dalla  crisi  di
specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.