Art. 4 
 
(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale  e  nei
                             carburanti) 
 
  1. All'articolo 22, comma 2,  del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n.164, come modificato dall'articolo 7, comma  1,  del  decreto
legislativo 1 giugno 2011, n.93, le parole "Per  gli  stessi  clienti
vulnerabili" sono sostituite  dalle  seguenti  "Per  i  soli  clienti
domestici" 
  2. Per le gare d'ambito di cui al primo periodo di applicazione,  i
termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226,  sono  da  intendersi  di  natura
perentoria. In particolare, scaduti  tali  termini,  la  Regione  con
competenza sull'ambito, avvia la  procedura  di  gara  attraverso  la
nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
  3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico di cui al  comma  2,  relative  agli  ambiti
ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1,
che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di  ottobre
2013, sono  prorogate  di  quattro  mesi,  con  uno  spostamento  dei
rispettivi termini di cui all'articolo 3  del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo  economico  12  novembre  2011,  n.226  relativi  alla
mancata  nomina  della  stazione  appaltante  comunque  a  data   non
anteriore al 1 gennaio  2014.  Per  tutti  gli  ambiti  dello  stesso
Allegato in cui  non  e'  presente  il  capoluogo  di  provincia,  la
designazione della stazione appaltante di cui all'articolo  2,  comma
1, del decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12  novembre
2011, n.226, avviene a maggioranza  qualificata  dei  due  terzi  dei
comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i  due  terzi
dei punti di riconsegna dell'ambito,  come  risultanti  dai  dati  di
riferimento per  la  formazione  degli  ambiti  pubblicati  sul  sito
internet del Ministero dello sviluppo economico. 
  4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al  comma
2 senza che la Regione competente abbia  proceduto  alla  nomina  del
commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo  economico,  sentita
la Regione,  interviene  per  dare  avvio  alla  gara,  nominando  un
commissario ad acta. 
  5.  Nei  casi  in  cui  gli  Enti  locali  concedenti  non  abbiano
rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, come modificati dal
comma 3, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8,  comma
4, del decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12  novembre
2011, n.226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal
concessionario subentrante, con  modalita'  stabilite  dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, in  uno  specifico  capitolo  della
Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere  destinati  alla
riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente. 
  6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di  ridurre  i
costi degli enti locali e delle imprese il Ministero  dello  sviluppo
economico puo' emanare linee guida su criteri e  modalita'  operative
per  la  valutazione  del  valore  di  rimborso  degli  impianti   di
distribuzione del gas naturale, in conformita' con l'articolo  5  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12  novembre  2011,  n.
226. 
  7. Al  fine  di  promuovere  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione dei carburanti  liquidi  e  per  diffondere  l'uso  del
metano e dell'energia  elettrica  per  autotrazione  nelle  aree  con
scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale  carburante,  il
fondo per  la  razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione  dei
carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11  febbraio
1998, n. 32, e' destinato anche alla erogazione di contributi per  la
chiusura e contestuale trasformazione da  impianti  di  distribuzione
carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva  di  metano
per autotrazione, secondo le modalita' definite  con  i  decreti  del
Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013 e 7 agosto 2003.