Art. 5 
 
  (Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica) 
 
  1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni, le parole: "volume di ricavi superiore a 10 milioni di
euro e un reddito imponibile superiore a  1  milione  di  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "volume di ricavi superiore a 3 milioni di
euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro". 
  2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al  comma
1 sono  destinate,  al  netto  della  copertura  finanziaria  di  cui
all'articolo 61, alla riduzione della  componente  A2  della  tariffa
elettrica deliberata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
sulla base delle  modalita'  individuate  con  decreto  adottato  dal
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile  di
cui  al  provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
n.6/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109,
da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale  di
conguaglio, e' determinato, per la componente convenzionale  relativa
al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento  di
cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui  il  peso  dei  prodotti
petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto
pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento
nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al
sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento  per
cento e' determinato in base al costo di approvvigionamento  del  gas
naturale nei mercati all'ingrosso come definito  dalla  deliberazione
del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori  provvedimenti
dell'Autorita' per l'energia elettrica e del gas. Il  Ministro  dello
sviluppo economico, con provvedimento da  adottare  entro  60  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
stabilisce le modalita' di  aggiornamento  del  predetto  valore,  in
acconto e in conguaglio, nonche' le modalita'  di  pubblicazione  dei
valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e  5.  Restano
ferme le modalita' di calcolo della componente relativa al margine di
commercializzazione all'ingrosso  e  della  componente  di  trasporto
nonche' i valori di consumo specifico di cui al decreto del  Ministro
dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280. 
  4. A decorrere dal 1 gennaio 2014, in  attesa  della  ridefinizione
della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma 1  e'
aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del
gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al comma 1, ferma
restando l'applicazione dei valori di consumo  specifico  di  cui  al
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  20  novembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280. 
  5.  In  deroga  ai   commi   3   e   4,   per   gli   impianti   di
termovalorizzazione  di  rifiuti  ammessi  al  regime   di   cui   al
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.6/1992, che
alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  siano  in
esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni, fino  al
completamento dell'ottavo anno di esercizio il valore di cui al comma
1 e' determinato sulla base del paniere di riferimento  di  cui  alla
legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti  petroliferi
e' pari al sessanta per cento. Per gli anni successivi di  esercizio,
si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4. 
  6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 30, comma  15,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, incompatibili  con  le  norme  del
presente articolo. 
  7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater  dell'articolo  25  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  come  introdotti  dal  comma  364
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo
da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema
elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.