Art. 6 
 
    (Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra) 
 
  1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al  31  dicembre  2015,  a
favore  dei  coltivatori  diretti  e  degli   imprenditori   agricoli
professionali  iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale  ed
assistenziale  e'  applicata,   sul   gasolio   utilizzato   per   il
riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto
dall'articolo 17 della direttiva  2003/96/CE  del  Consiglio  del  27
ottobre 2003 e  successive  modificazioni,  l'accisa  al  livello  di
imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora
gli stessi soggetti,  in  sede  di  richiesta  dell'assegnazione  del
gasolio, ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 14 dicembre 2001, n.  454,  si  obblighino  a  rispettare  la
progressiva  riduzione  del  consumo   di   gasolio   per   finalita'
ambientali. 
  2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da  corrispondere
non deve essere inferiore al livello minimo di  imposizione  definito
dalla direttiva n. 2003/96/CE, e  successive  modificazioni.  Qualora
tale livello minimo sia modificato l'accisa  dovuta  per  il  gasolio
utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra  viene
corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni  relative
alla  misura  di  cui  al  presente  articolo  e'   comunicata   alla
Commissione europea con le modalita' di cui all'articolo 9 del citato
regolamento (CE) n. 800/2008. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4
milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2014-2015 si provvede mediante riduzione dei consumi  medi
standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato  di  cui
al decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  26
febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei  prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli,  in  allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai
fini  dell'applicazione  delle  aliquote  ridotte  o   dell'esenzione
dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo  2002,  n.
67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria  di  cui  al
presente comma. 
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, viene
disciplinata l'applicazione del presente articolo.