Art. 2 (Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile) 1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicembre 2015, volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani. 2. In considerazione della situazione occupazionale richiamata al comma 1, che richiede l'adozione di misure volte a restituire all'apprendistato il ruolo di modalita' tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nell'ambito delle linee guida di cui al precedente periodo, possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e' obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita e' effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino"; c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale. 3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione delle linee guida di cui al comma 2, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015, trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2. Resta comunque salva la possibilita' di una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni. 4. Fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dove non e' stata adottata la relativa disciplina, e' ammesso secondo le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e la durata massima dei tirocini prevista dall'articolo 7 del predetto decreto interministeriale e' prorogabile di un mese. 5. Il comma 4 trova applicazione anche per i tirocini instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le quali, in attuazione dei principi e criteri contenuti nell'accordo del 24 gennaio 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante "Linee guida in materia di tirocini", provvedono alla corresponsione dei rimborsi spese ivi previsti. A tal fine le amministrazioni provvedono mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese per incarichi e consulenze come determinati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. 6. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennita' per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi gia' destinati alle esigenze formative di tale amministrazione. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le modalita' attuative del comma 6. 8. Gli interventi straordinari di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo del medesimo articolo 1. 9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "entro due anni dalla data di assunzione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 maggio 2015". 10. Al fine di promuovere l'alternanza tra studio e lavoro e' autorizzata la spesa di 3 milioni per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare al sostegno delle attivita' di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014. 11. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le modalita' per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui al comma 10 tra le universita' statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati. 12. Le universita' provvedono all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate ai sensi del comma 11 , sulla base di graduatorie formate secondo i seguenti criteri di premialita': a) regolarita' del percorso di studi; b) votazione media degli esami; c) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. 13. Ciascuna universita' assegna le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle stesse, dando priorita' agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo e' assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualita' di soggetto ospitante. 14. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fissa i criteri e le modalita' per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorita' per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premino l'impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati anche i criteri per l'attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono i suddetti tirocini. Dall'attuazione delle misure di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.