Art. 3 
 
(Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la poverta'  nel
                Mezzogiorno- Carta per l'inclusione) 
 
  1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al  fine  di
favorire l'occupazione  giovanile  e  l'attivazione  dei  giovani,  a
valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del  Fondo
di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia'  destinate
ai  Programmi  operativi  2007/2013,  nonche',  per   garantirne   il
tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo
di rotazione gia' destinate  agli  interventi  del  Piano  di  Azione
Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della  Commissione
europea, si attiveranno le seguenti ulteriori  misure  nei  territori
del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata  del  bilancio  dello
Stato quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 108 milioni  di
euro per l'anno 2014 e a 112 milioni di  euro  per  l'anno  2015  per
essere riassegnate alle finalita' di cui alle successive lettere: 
  a)  per  le  misure  per  l'autoimpiego  e   autoimprenditorialita'
previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,  nel  limite
di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per  l'anno
2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015; 
  b)  per  l'azione  del  Piano  di  Azione  Coesione  rivolta   alla
promozione e realizzazione di  progetti  promossi  da  giovani  e  da
soggetti  delle  categorie  svantaggiate  per   l'infrastrutturazione
sociale e la valorizzazione di beni  pubblici  nel  Mezzogiorno,  nel
limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro  per
l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015; 
  c) per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che  non
lavorano, non studiano e  non  partecipano  ad  alcuna  attivita'  di
formazione, di eta' compresa fra i 18 e  i  29  anni,  residenti  e/o
domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali  tirocini  comportano
la percezione di una indennita' di  partecipazione,  conformemente  a
quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56
milioni di euro per l'anno 2013, 56 milioni di euro per l'anno 2014 e
56 milioni di euro per l'anno 2015. 
  2. Tenuto conto della particolare incidenza della poverta' assoluta
nel Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle
risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile  1987,  n.
183 gia' destinate ai Programmi  operativi  2007/2013,  nonche',  per
garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse  del
medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del  Piano
di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra,  della
Commissione europea, la sperimentazione di cui  all'articolo  60  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  e'  estesa,  nei  limiti  di  100
milioni di euro per l'anno 2014 e di 67 milioni di  euro  per  l'anno
2015, ai territori delle regioni del Mezzogiorno  che  non  ne  siano
gia' coperti. Tale sperimentazione costituisce l'avvio del  programma
"Promozione dell'inclusione sociale". 
  3. Le risorse  di  cui  al  comma  2  sono  versate  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Le  risorse  sono  ripartite  con
provvedimento del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro
per la coesione territoriale tra  gli  ambiti  territoriali,  di  cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,  n.
328, in maniera che, ai  residenti  di  ciascun  ambito  territoriale
destinatario della sperimentazione, siano attribuiti  contributi  per
un valore complessivo  di  risorse  proporzionale  alla  stima  della
popolazione in condizione di maggior  bisogno  residente  in  ciascun
ambito. Le regioni interessate dalla  sperimentazione  comunicano  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'articolazione  degli
ambiti territoriali di competenza entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto. 
  4. L'estensione della sperimentazione e' realizzata nelle  forme  e
secondo le modalita'  stabilite  in  applicazione  dell'articolo  60,
comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  fatti  salvi
requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni  interessate,
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  il
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli  ambiti
territoriali di competenza. 
  5. Ulteriori  finanziamenti  della  sperimentazione  o  ampliamenti
dell'ambito territoriale di sua applicazione possono essere  disposti
da  Regioni  e  Province  autonome,  anche  se  non  rientranti   nel
Mezzogiorno.