Art. 5 
 
(Misure  per  l'attuazione  della  "Garanzia  per  i  Giovani"  e  la
                    ricollocazione dei lavoratori 
 
  destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga") 
  1.  In  considerazione  della  necessita'  di  dare  tempestiva  ed
efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta
"Garanzia per i Giovani" (Youth Guarantee), nonche' di promuovere  la
ricollocazione  dei   lavoratori   beneficiari   di   interventi   di
integrazione salariale relativi, in  particolare,  al  sistema  degli
ammortizzatori  sociali  cosiddetti  "in  deroga"  alla  legislazione
vigente,  e'  istituita  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali un'apposita struttura  di  missione.  La  struttura
opera in via sperimentale, in attesa della definizione  del  processo
di riordino sul territorio nazionale  dei  servizi  per  l'impiego  e
cessa comunque al 31 dicembre 2015. 
  2. Al fine di realizzare  le  attivita'  di  cui  al  comma  1,  la
struttura di missione, in particolare: 
  a) nel rispetto dei principi di leale  collaborazione,  interagisce
con i diversi livelli di Governo preposti  alla  realizzazione  delle
relative politiche occupazionali; 
  b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello
locale, per la programmazione degli  interventi  di  politica  attiva
mirati alle finalita' di cui al medesimo comma 1; 
  c) individua  i  criteri  per  l'utilizzo  delle  relative  risorse
economiche; 
  d) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza  del
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  di  Italia  Lavoro
S.p.A. e dell'ISFOL; 
  e) individua le migliori  prassi,  promuovendone  la  diffusione  e
l'adozione fra i diversi  soggetti  operanti  per  realizzazione  dei
medesimi obiettivi; 
  f) promuove la stipula di convenzioni  e  accordi  con  istituzioni
pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare,
in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni; 
  g) valuta gli interventi e le attivita'  espletate  in  termini  di
efficacia ed efficienza  e  di  impatto  e  definisce  meccanismi  di
premialita' in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti; 
  h)  propone  ogni  opportuna  iniziativa,  anche  progettuale,  per
integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior  utilizzo
dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1,  definendo  a
tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8; 
  i)  in  esito  al   monitoraggio   degli   interventi,   predispone
periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa. 
  3. La struttura di missione e' coordinata dal  Segretario  Generale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un  Dirigente
Generale  a  tal  fine  designato  ed  e'  composta  dal   Presidente
dell'ISFOL, dal Presidente di Italia  Lavoro  S.p.A.,  dal  Direttore
Generale  dell'INPS,  dai  Dirigenti  delle  Direzioni  Generali  del
medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1,
da tre rappresentanti designati dalla  Conferenza  Stato-Regioni,  da
due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane  e  da  un
rappresentante  designato  dall'Unione  italiana  delle   Camere   di
commercio, industria, artigianato e  agricoltura.  La  partecipazione
alla struttura di missione  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
compensi, emolumenti o indennita'  di  alcun  tipo,  ma  soltanto  al
rimborso di eventuali e documentate spese di missione. 
  4.  Gli  oneri  derivanti  dal  funzionamento  della  struttura  di
missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello  stato  di
previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali con una
dotazione di euro 40 mila per  l'anno  2013,  e  euro  100  mila  per
ciascuno  degli  anni  2014  e  2015,  cui   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale  per  l'occupazione  e  la
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.