Art. 6 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione) 1. Al fine di favorire organici raccordi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale e quelli degli istituti professionali statali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, gli istituti professionali possono utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, spazi di flessibilita' entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarieta' integrativa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'utilizzazione degli spazi di flessibilita' deve avvenire nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica.