IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e  il  rilancio
dei beni e delle attivita'  culturali,  con  particolare  riferimento
alla  necessita'  indifferibile  di  garantire  misure  immediate  di
tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale  italiano,
in particolare per  il  sito  Unesco  delle  "Aree  archeologiche  di
Pompei, Ercolano e  Torre  Annunziata",  per  la  prosecuzione  delle
attivita'  di  inventariazione  e  digitalizzazione  del   patrimonio
culturale italiano, per l'attuazione del progetto  "Nuovi  Uffizi"  e
per la realizzazione del Museo  Nazionale  dell'Ebraismo  Italiano  e
della Shoah; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
emanare disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  cinema,  delle
attivita' musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare
il   settore,   ponendo   rimedio   a   condizione   di   difficolta'
economico-finanziaria  e  patrimoniale  di  taluni  enti   lirici   e
ripristinando immediatamente condizioni minime  di  programmazione  e
attrattivita' nel territorio italiano per l'industria  di  produzione
cinematografica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione,  dell'economia  e  delle  finanze,  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti  per  accelerare  la  realizzazione  del  grande
  progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la  riqualificazione
  ambientale   e   la   valorizzazione   delle    aree    interessate
  dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese,
  nonche' per la valorizzazione di Pompei, della Reggia  di  Caserta,
  del Polo Museale  di  Napoli  e  per  la  promozione  del  percorso
  turistico-culturale delle residenze borboniche 
  1. Al fine  di  potenziare  ulteriormente  le  funzioni  di  tutela
dell'area archeologica di Pompei,  di  rafforzare  l'efficacia  delle
azioni e di accelerare gli interventi di tutela e  di  valorizzazione
del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato
dalla Commissione europea con la Decisione n.  C(2012)  2154  del  29
marzo 2012, nel quadro  del  programma  straordinario  e  urgente  di
interventi conservativi di prevenzione, manutenzione  e  restauro  di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  31  marzo  2011,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo,  nomina  con  proprio
decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto,  un  responsabile  unico  della  realizzazione  del
Grande Progetto e del programma straordinario, denominato  "direttore
generale di progetto". Con  successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  viene  definito  il  compenso   da
corrispondersi al  "direttore  generale  di  progetto"  nel  rispetto
dell'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  Ferme  restando  le
funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente
in ordine alla gestione  ordinaria  del  sito  e  quale  beneficiario
finale degli interventi ordinari e straordinari  attuati  nell'ambito
del sito medesimo, e in stretto  raccordo  con  essa,  il  "direttore
generale di progetto": 
    a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi
di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro
della realizzazione del "Grande Progetto Pompei"; 
    b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento  delle  procedure
di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei  servizi
e delle forniture necessari alla realizzazione del  "Grande  Progetto
Pompei", assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo  a
individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad  accelerare
gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione  ed  esecuzione  dei
relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per
lo sviluppo e  la  coesione  economica,  del  supporto  fornito  alla
progettazione  e   all'attuazione   degli   interventi   dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli  investimenti  per  lo  sviluppo  di
impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio  1999,  n.  1,  e
successive modificazioni, anche con riferimento, ove  necessario  per
l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera,  alle
sue funzioni di centrale di committenza di  cui  all'articolo  55-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  nonche'  di  altri
soggetti terzi; 
    c) assicura la piu' efficace gestione del  servizio  di  pubblica
fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la
documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed
esecuzione dei relativi contratti; 
    d) assume direttive atte a migliorare l'efficace  conduzione  del
sito, definendo obiettivi e modalita' per assicurare il rafforzamento
delle competenze e del contributo del complesso del  personale  della
Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento  delle  condizioni  di
fruizione e valorizzazione del sito; 
    e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo
e amministrativo alle attivita' di  tutela  e  di  valorizzazione  di
competenza della Soprintendenza; 
    f) svolge le funzioni di cui lettere  a),  b)  e  c)  sentito  il
Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui  al  decreto
interministeriale 19 dicembre 2012, anche al  fine  di  garantire  la
coerenza con le  funzioni  di  coordinamento  istituzionale,  impulso
all'attuazione e riferimento  unitario  per  i  collegamenti  con  la
politica di coesione e per i rapporti con la Commissione  Europea  di
detto Comitato; 
  2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  si
provvede alla costituzione di una apposita struttura di  supporto  al
direttore generale di progetto, con sede  nell'area  archeologica  di
Pompei. La struttura e' composta  da  un  contingente  di  personale,
anche dirigenziale, in posizione di comando, non  superiore  a  venti
unita', proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo o delle altre amministrazioni
statali,   appartenente   ai   profili   professionali   tecnico    e
amministrativo, nonche'  da  cinque  esperti  in  materia  giuridica,
economica,  architettonica,  urbanistica   e   infrastrutturale.   Il
personale di  cui  al  periodo  precedente  mantiene  il  trattamento
economico  fondamentale   ed   accessorio   dell'amministrazione   di
provenienza,  i  cui  oneri  sono  posti  a  carico  della  Struttura
medesima, ad esclusione del  trattamento  economico  fondamentale  ed
accessorio avente carattere fisso e  continuativo.  Con  il  medesimo
decreto  sono  ulteriormente  specificati  i  compiti  del  direttore
generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al  comma  1,  le
dotazioni  di  mezzi  e  di  personale  e  la  durata  dell'incarico.
L'incarico di "direttore generale  di  progetto",  non  determina  un
incremento della dotazione organica del  personale  dirigenziale  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo.  Nelle
more  dell'effettiva  operativita'   dell'assetto   organizzativo   e
funzionale previsto dal presente decreto il  Comitato  di  pilotaggio
del Grande Progetto Pompei di cui  al  decreto  interministeriale  19
dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici  di  Pompei
assicurano,  in  continuita'   con   l'azione   finora   svolta,   il
proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le  decisioni  di
accelerazione gia' assunte, l'attuazione del Grande progetto Pompei e
degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e
in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le  funzioni
rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte  del  "direttore
generale di progetto". 
  3. Il direttore generale di progetto e  la  struttura  di  supporto
operano nel rispetto delle competenze della  soprintendenza  speciale
per i beni archeologici  di  Pompei,  con  la  sola  eccezione  delle
funzioni e delle competenze indicate al comma 1. 
  4. Al  fine  di  consentire  il  rilancio  economico-sociale  e  la
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati  dal
piano di gestione del sito  Unesco  "Aree  archeologiche  di  Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata", nonche' di  potenziare  l'attrattivita'
turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita'  "Grande  Pompei".
L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di
interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte
le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei  piani,
dei progetti e degli interventi strumentali  al  conseguimento  degli
obiettivi sopra indicati. 
  5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e'  preposto
all'Unita' "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza  legale.  La
stessa Unita' e' dotata di autonomia amministrativa e contabile.  Con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  comma
2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito
di pervenire, entro 12 mesi dalla data di  conversione  del  presente
decreto, sulla base della proposta presentata dal direttore  generale
di progetto, di  cui  al  comma  6,  all'approvazione  di  un  "Piano
strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione
di cui al comma 4. Il Comitato di gestione svolge anche  le  funzioni
di  "Conferenza  di  servizi  permanente",  ed  e'  composto,   anche
eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali e del turismo, dal Ministro  per  la  coesione
territoriale, dal Presidente della Regione Campania,  dal  Presidente
della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati  e  dai
legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti.  Nella
Conferenza di servizi  sono  assunte  le  determinazioni  di  ciascun
soggetto   partecipante,   che   sono   obbligatoriamente    espresse
all'interno della Conferenza, ai sensi e  con  gli  effetti  previsti
dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma  203,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte all'interno
della Conferenza sostituiscono ogni altro adempimento  e  ogni  altro
parere,  nulla  osta,  autorizzazione  o  atto  di  assenso  comunque
denominato  necessario  per   la   realizzazione   degli   interventi
approvati. L'Unita' "Grande Pompei" assume le decisioni relative alla
progettazione  e  alla  realizzazione  e  gestione  degli  interventi
inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il  medesimo  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  detta  la  disciplina
organizzativa   e   contabile   dell'Unita',    le    modalita'    di
rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi  e
risorse umane nel limite massimo di dieci  unita',  in  posizione  di
comando dalle amministrazioni da  cui  provengono  i  componenti  del
Comitato di gestione. Il  personale  di  cui  al  periodo  precedente
mantiene  il  trattamento  economico   fondamentale   ed   accessorio
dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a  carico
dell'Unita'  medesima,  ad  esclusione  del   trattamento   economico
fondamentale ed accessorio avente  carattere  fisso  e  continuativo.
L'Unita' si avvale altresi' della struttura di cui al comma 2. 
  6. L'Unita',  su  proposta  del  direttore  generale  di  progetto,
approva un piano strategico, comprendente: l'analisi di  fattibilita'
istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo  complesso;
il crono-programma. che definisce la tempistica di realizzazione  del
piano e degli  interventi  individuati;  la  valutazione  delle  loro
condizioni  di  fattibilita'  con  riferimento  al  loro  avanzamento
progettuale; gli adempimenti di  ciascun  soggetto  partecipante;  le
fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano
prevede, in  particolare,  gli  interventi  infrastrutturali  urgenti
necessari a migliorare le vie di accesso  e  le  interconnessioni  ai
siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati
e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e  il  riuso  di
aree industriali dismesse, e  interventi  di  riqualificazione  e  di
rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di
territorio e della priorita' del recupero. Il piano prevede  altresi'
azioni e interventi di  promozione  e  sollecitazione  di  erogazioni
liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di  partenariato
pubblico-privato, nonche' il coinvolgimento di  cooperative  sociali,
associazioni di volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi
tra i propri  fini  statutari  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale. Il piano puo'  prevedere,  inoltre,  l'utilizzo
dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la  cultura".
L'Unita' predispone altresi' un accordo di valorizzazione,  ai  sensi
dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e
successive modificazioni, con il  coinvolgimento  di  altri  soggetti
pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico  di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del  sito  Unesco
"Aree  archeologiche  di  Pompei,  Ercolano  e   Torre   Annunziata",
promuovendo l'integrazione, nel  processo  di  valorizzazione,  delle
infrastrutture  e  dei  settori  produttivi  collegati.   All'accordo
partecipano, altresi', i Prefetti  delle  Province  di  Napoli  e  di
Caserta, nonche'  l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159. 
  7. Il  direttore  generale  di  progetto,  in  qualita'  di  legale
rappresentante dell'Unita', e' autorizzato a  ricevere  donazioni  ed
erogazioni liberali, da parte di soggetti privati,  finalizzati  agli
interventi  conservativi,  di  manutenzione  e   restauro   dell'area
archeologica di Pompei. 
  8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7  del  presente  articolo,
pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e  800.000,  per  ciascuno  degli
anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  9. All'articolo 15, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla   seguente:   "a)   la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia"; 
    b)  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla   seguente:   "d)   la
soprintendenza speciale  per  il  patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale  delle  citta'  di  Napoli  e
della Reggia di Caserta". 
  10.  Fino  all'adeguamento  della  disciplina  organizzativa  degli
Istituti di cui al comma 9,  agli  stessi  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni   concernenti,   rispettivamente,   la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei  e
la soprintendenza speciale per il patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di  Napoli.  Per
rafforzare  le  attivita'  di   accoglienza   del   pubblico   e   di
valorizzazione delle soprintendenze  di  cui  al  presente  articolo,
possono essere impiegati i  giovani  tirocinanti  nei  settori  delle
attivita' e dei servizi per la cultura  di  cui  al  progetto  "Mille
giovani per la cultura". 
  11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i
beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei  dirigenti  di
seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo e' determinata nel numero di 163 unita'. E'  fatta  salva
la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione
delle disposizioni dell'articolo 1, commi  5  e  6,  della  legge  24
giugno 2013, n. 71. 
  12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
11, pari a euro 109.500,00 annui,  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, alla definizione di un  apposito
accordo di valorizzazione, ai sensi  dell'articolo  112  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni,  con
la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che
intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando
la partecipazione di altri soggetti pubblici e  privati  interessati,
al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e  del  turismo,  un  piano  strategico  di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato  delle  residenze
borboniche,   promuovendo    l'integrazione,    nel    processo    di
valorizzazione,  delle  infrastrutture  e  dei   settori   produttivi
collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e  interventi  di
promozione   e    sollecitazione    di    erogazioni    liberali    e
sponsorizzazioni,   la   creazione   di   forme    di    partenariato
pubblico-privato,   il   coinvolgimento   di   cooperative   sociali,
associazioni di volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi
tra i propri  fini  statutari  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale. Il piano puo'  prevedere,  inoltre,  l'utilizzo
dei giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per
la cultura, di cui  al  progetto  "Mille  giovani  per  la  cultura".
All'accordo partecipano, altresi', l'Agenzia del demanio, i  Prefetti
delle Province di Napoli e di Caserta,  nonche'  l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui  al  Titolo  II  del
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   e   successive
modificazioni, al fine di verificare la possibilita' di  un  proficuo
utilizzo e impiego, per la realizzazione delle  finalita'  perseguite
dall'accordo  di  valorizzazione  del  percorso   turistico-culturale
integrato di  cui  al  presente  articolo,  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata.