Art. 2 Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del progetto "500 giovani per la cultura". 1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, d'ora innanzi "Ministero", attua un programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attivita' di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico. Per la realizzazione del progetto e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, alimentata anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati, anche in attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e dall'Istituto centrale per gli archivi del Ministero. Il programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti, prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel Sistema archivistico nazionale, nel Sistema generale del catalogo, nel Portale della cultura italiana, anche tramite accordi con le Regioni, le Universita', gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali. Lo svolgimento del programma si inserisce nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacita' elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Per il supporto tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e all'attuazione del programma il Ministero puo' avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che svolgera' tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, nonche' di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e organizzative. 2. Il programma e' attuato presso gli istituti e i luoghi della cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle discipline afferenti al programma, da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attivita' di inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti e i luoghi della cultura statali. 3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si adeguano agli standard dei dati aperti e accessibili, cosi' come definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e conseguenti disposizioni attuative, nonche' in base agli atti dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilita' in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione digitale. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.