Art. 2 
 
Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di inventariazione
  e  digitalizzazione  del  patrimonio  culturale  italiano   e   per
  l'attuazione del progetto "500 giovani per la cultura". 
  1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
d'ora  innanzi  "Ministero",   attua   un   programma   straordinario
finalizzato alla prosecuzione e  allo  sviluppo  delle  attivita'  di
inventariazione,  catalogazione  e  digitalizzazione  del  patrimonio
culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e  la
fruizione da parte del pubblico. Per la realizzazione del progetto e'
autorizzata la  spesa  di  2,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,
alimentata anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si
conforma ai criteri  e  alle  linee  direttive  elaborati,  anche  in
attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42,  recante  il  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,
dall'Istituto  centrale  per  il  catalogo   e   la   documentazione,
dall'Istituto  centrale  per  il  catalogo  unico  delle  biblioteche
italiane  e  per  le  informazioni  bibliografiche  e   dall'Istituto
centrale  per  gli  archivi  del  Ministero.  Il  programma   prevede
l'implementazione di sistemi integrati di  conoscenza  attraverso  la
produzione di  risorse  digitali  basate  sulla  digitalizzazione  di
immagini e riproduzioni del patrimonio  medesimo  nelle  sue  diverse
componenti, prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel
Sistema archivistico nazionale, nel Sistema  generale  del  catalogo,
nel Portale della cultura italiana,  anche  tramite  accordi  con  le
Regioni, le Universita', gli Istituti culturali e gli  altri  enti  e
istituzioni culturali. Lo svolgimento del programma si inserisce  nel
quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea,  di  cui  alla
comunicazione della Commissione europea COM (2010)  245  definitivo/2
del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette  a  favorire
lo sviluppo di domanda e offerta di servizi  digitali  innovativi,  a
incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e  a
promuovere la crescita di capacita' elaborative adeguate a  sostenere
lo sviluppo  di  prodotti  e  servizi  innovativi.  Per  il  supporto
tecnologico  e   strumentale   finalizzato   alla   progettazione   e
all'attuazione del programma il Ministero  puo'  avvalersi,  mediante
apposita convenzione,  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale  di  cui
all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  che  svolgera'
tali  funzioni  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente, nonche' di altri soggetti pubblici o
privati  in  possesso  delle   idonee   qualificazioni   tecniche   e
organizzative. 
  2. Il programma e' attuato presso gli istituti  e  i  luoghi  della
cultura statali  sotto  la  direzione  dei  titolari  degli  istituti
medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione  di
cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  laureati  nelle
discipline afferenti al programma,  da  formare,  per  la  durata  di
dodici mesi, nelle attivita' di inventariazione e di digitalizzazione
presso gli istituti e i luoghi della cultura statali. 
  3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo  si
adeguano agli standard dei dati  aperti  e  accessibili,  cosi'  come
definiti in base alla legge 9  gennaio  2004,  n.  4,  e  al  decreto
legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni  e
conseguenti  disposizioni  attuative,  nonche'  in  base  agli   atti
dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione  e  accessibilita'
in rete  dei  materiali  culturali  e  in  materia  di  conservazione
digitale. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi  dell'articolo
15.