Art. 3 
 
 
Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la  regolare  apertura
         al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura 
 
  1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al  pubblico  e  il
corretto funzionamento  degli  istituti  e  dei  luoghi  di  cultura,
nell'elenco 1, recante  "Disposizioni  legislative  autorizzative  di
riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007,  n.
244, al numero 14, rubricato "Ministero per i  beni  e  le  attivita'
culturali", sono soppresse le seguenti parole:  "Decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110". I proventi di cui all'articolo
110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono  riassegnati
a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in
corso del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo. 
  2. All'articolo 110, comma 3, del codice  dei  beni  culturali,  le
parole "dei luoghi medesimi" sono sostituite dalle  seguenti:  "e  al
funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura  appartenenti
o in consegna allo Stato". 
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  19,2  milioni
di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a  12,8  milioni  di
euro ai sensi dell'articolo  15  e  quanto  a  6,4  milioni  di  euro
mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24  dicembre
2007, n. 244.