Art. 5 
 
Modifiche al decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.  96,  recante
  attuazione della direttiva 98/5/CE,  in  materia  di  societa'  tra
  avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK. 
 
  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 35: 
      1) al comma 1, le parole: «, purche'  almeno  uno  degli  altri
soci sia in possesso del titolo di avvocato» sono soppresse; 
      2) al comma 2, le parole: «socio  in  possesso  del  titolo  di
avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso
del titolo di avvocato»; 
    b) all'articolo 36, comma 4, le parole: «socio  in  possesso  del
titolo di avvocato» sono sostituite dalle  seguenti:  «professionista
in possesso del titolo di avvocato». 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  testo  degli  aarticoli  35  e  36  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2001, n. 96  (Modifiche  al  decreto
          legislativo 2 febbraio  2001,  n.  96,  recante  attuazione
          della  direttiva  98/5/CE  in  materia  di   societa'   tra
          avvocati. Caso EU  Pilot  1753/11/MARK),  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  4  aprile  2001,  n.  79,  S.O.,  come
          modificati dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 35 (Partecipazione a societa' tra avvocati). - 1.
          Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da  Stati  membri
          diversi, possono essere soci di una societa'  tra  avvocati
          costituita ai sensi e per le finalita' di cui all'art.  16,
          comma 1. 
              2. Per l'esercizio  dell'attivita'  di  rappresentanza,
          assistenza e difesa in giudizio il socio che  sia  avvocato
          stabilito  e'  tenuto  ad  agire  di   intesa   con   altro
          professionista  in  possesso  del   titolo   di   avvocato,
          abilitato  ad  esercitare  davanti  all'autorita'  adita  o
          procedente. L'intesa e' disciplinata dalle disposizioni  di
          cui all'art. 8. 
              3. La societa' tra avvocati  cui  partecipano  avvocati
          stabiliti e' soggetta alle disposizioni del titolo  II  del
          presente decreto e a  tutte  le  disposizioni  legislative,
          professionali e deontologiche ivi richiamate." 
              "Art.  36  (Sede  secondaria  di  societa').  -  1.  Le
          societa' costituite in uno degli altri Stati membri,  anche
          secondo tipi  diversi  da  quello  indicato  nell'art.  16,
          possono svolgere in  Italia  l'attivita'  professionale  di
          rappresentanza, assistenza e  difesa  in  giudizio  tramite
          propri  soci,  nell'ambito  di  una  sede  secondaria   con
          rappresentanza  stabile,  purche'  tutti   i   soci   siano
          professionisti esercenti la professione di avvocato. 
              2. La societa' si considera costituita tra persone  non
          esercenti l'attivita' professionale di avvocato, qualora il
          capitale sociale sia detenuto in tutto o in parte ovvero la
          ragione sociale sia  utilizzata  o  il  potere  decisionale
          venga esercitato, anche di fatto, da persone prive  di  uno
          dei titoli professionali  di  cui  all'art.  2  ovvero  del
          titolo di avvocato. 
              3. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di  cui
          al comma 1, la  societa'  deve  inoltre  assicurare,  anche
          mediante specifica  previsione  dell'atto  costitutivo,  la
          personalita' della prestazione; il diritto del  cliente  di
          scegliere  il  proprio  difensore,  la  piena  indipendenza
          dell'avvocato     nello     svolgimento      dell'attivita'
          professionale  e  la  sua  responsabilita'  personale,   la
          soggezione della  societa'  ad  un  concorrente  regime  di
          responsabilita' e alle regole deontologiche  proprie  delle
          professioni intellettuali e specifiche della professione di
          avvocato. 
              4. Per  l'attivita'  di  rappresentanza,  assistenza  e
          difesa in giudizio il socio che sia avvocato  stabilito  e'
          tenuto  ad  agire  d'intesa  con  altro  professionista  in
          possesso del titolo di avvocato,  abilitato  ad  esercitare
          davanti all'autorita' adita o procedente.".