Art. 4 
 
 
       Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica 
 
  1.  Dopo  l'articolo  18  del  testo   unico   delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e' aggiunto il seguente: 
"Art. 18-bis (Permesso  di  soggiorno  per  le  vittime  di  violenza
                             domestica) 
    "1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o  di
un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli  articoli  572,
582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno
dei delitti  previsti  dall'articolo  380  del  codice  di  procedura
penale, commessi sul  territorio  nazionale  in  ambito  di  violenza
domestica,  siano  accertate  situazioni  di  violenza  o  abuso  nei
confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale  pericolo
per la sua incolumita', come conseguenza della  scelta  di  sottrarsi
alla medesima violenza o per effetto  delle  dichiarazioni  rese  nel
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il  questore,  anche
su proposta  del  procuratore  della  Repubblica,  o  con  il  parere
favorevole della stessa autorita', rilascia un permesso di  soggiorno
ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per  consentire  alla  vittima  di
sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si  intendono
per violenza domestica tutti gli atti,  non  episodici,  di  violenza
fisica,  sessuale,  psicologica  o  economica   che   si   verificano
all'interno della famiglia o del nucleo familiare  o  tra  attuali  o
precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o
pregressa, indipendentemente dal fatto  che  l'autore  di  tali  atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 
    2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al  questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la  sussistenza  delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed
attualita' del pericolo per l'incolumita' personale. 
    3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere  rilasciato  dal
questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel  corso
di  interventi  assistenziali  dei  servizi   sociali   specializzati
nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza
degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e'  valutata  dal
questore sulla base della  relazione  redatta  dai  medesimi  servizi
sociali. 
    4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato  in
caso  di  condotta  incompatibile  con  le  finalita'  dello  stesso,
segnalata  dal  procuratore  della  Repubblica  o,  per   quanto   di
competenza, dai  servizi  sociali  di  cui  al  coma  3,  o  comunque
accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni  che
ne hanno giustificato il rilascio. 
    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in  quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e
ai loro familiari.".