Art. 2. 
 
               (Altre disposizioni in materia di IMU) 
 
  1.Per l'anno 2013  non  e'  dovuta  la  seconda  rata  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti  e  destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto  che  permanga  tale
destinazione e non siano in ogni caso locati. 
  2.All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del  2011  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis.  A  decorrere
dal 1° gennaio 2014 sono esenti  dall'imposta  municipale  propria  i
fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni
caso locati." 
  b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle  unita'  immobiliari
di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "agli   alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le  case  popolari
(IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque
denominati, aventi le  stesse  finalita'  degli  IACP,  istituiti  in
attuazione  dell'articolo  93  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". 
  3. Alla  lettera  i)  del  comma  1  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le  parole:  "sanitarie,",
sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione
di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta
2014. 
  4.Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU,  le
unita'  immobiliari  appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a
proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative
pertinenze  dei  soci  assegnatari,  sono  equiparate  all'abitazione
principale.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014   sono   equiparati
all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati
ad alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro  della  solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia  e  il  Ministro
per le politiche giovanili e le  attivita'  sportive  del  22  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. 
  5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale  e  della
residenza anagrafica ai fini dell'applicazione  della  disciplina  in
materia di IMU concernente  l'abitazione  principale  e  le  relative
pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto
edilizio urbano come  unica  unita'  immobiliare,  posseduto,  e  non
concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio   permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonche' dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  del
decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale
appartenente alla carriera prefettizia.