IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza, per l'avvio dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e a semplificare le procedure nelle universita' e negli enti di ricerca; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge: ART. 1 (Welfare dello studente) 1. Al fine di favorire il raggiungimento dei piu' alti livelli negli studi nonche' il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a: a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo; b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche; c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonche' le modalita' di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi 30 giorni ciascuna Regione pubblica un bando per l'erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono indicati la natura e l'entita' dei benefici, le modalita' per la presentazione delle domande, anche in via telematica, nonche' i criteri per la formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite sulla base delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse. 4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle regioni.