Art. 2
(Diritto allo studio)
1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il
diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo
statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'
incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.
2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei
limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai
limiti del patto di stabilita' interno delle regioni.