Art. 2 
 
                        (Diritto allo studio) 
 
  1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per  il
diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo  integrativo
statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'
incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui. 
  2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di  cui  al
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni,  nei
limiti degli importi previsti per  ciascun  anno,  sono  esclusi  dai
limiti del patto di stabilita' interno delle regioni.