Art. 3 (Borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica) 1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni. Il bando stabilisce l'importo delle singole borse di studio nei limiti delle risorse disponibili, nonche' le modalita' per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati. 2. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri: a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni; b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche comprovate mediante autocertificazione; c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica della qualita' delle opere artistiche eventualmente prodotte. 3. Le borse di studio sono attribuite fino a esaurimento delle risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 30 novembre 2013. 4. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2014.