Art. 3
(Borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica)
1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le
Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre
1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell'anno
accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni. Il bando
stabilisce l'importo delle singole borse di studio nei limiti delle
risorse disponibili, nonche' le modalita' per la presentazione delle
domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni
e per la valutazione dei candidati.
2. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi al beneficio sulla
base dei seguenti criteri:
a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello
studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione
economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, e successive modificazioni;
b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche
comprovate mediante autocertificazione;
c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica
della qualita' delle opere artistiche eventualmente prodotte.
3. Le borse di studio sono attribuite fino a esaurimento delle
risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai sensi del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria
e l'individuazione dei destinatari delle borse sono effettuate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il
30 novembre 2013.
4. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 6
milioni per l'anno 2014.