Art. 4
(Tutela della salute nelle scuole)
1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma
1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e'
esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie.".
2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali
chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le
sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli
istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per
l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette
elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11
novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute,
per il potenziamento dell'attivita' di monitoraggio sugli effetti
derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonche' per la
realizzazione di attivita' informative finalizzate alla prevenzione
del rischio di induzione al tabagismo.
5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti
ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione
alimentare, anche nell'ambito di iniziative gia' avviate. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono
definite le modalita' per l'attuazione del presente comma. Dal
presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.