Art. 5
(Potenziamento dell'offerta formativa)
1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa
negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo
adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico
2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88,
relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono
integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di
insegnamento di "geografia generale ed economica" laddove non sia
gia' previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine e' autorizzata
la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell'anno 2014 e di euro 9,9
milioni a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della
scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con
particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fermo restando
quanto previsto nell'articolo 119 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e ferma restando la possibilita' di concludere
convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in
materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti
didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e
culturale o nelle fondazioni culturali. Al concorso possono
partecipare le universita', le accademie di belle arti e le
istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo
l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione
mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti
da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o
privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la
diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non puo'
essere finanziato piu' di un progetto per ogni museo. I criteri e le
modalita' di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un
congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul
territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il concorso e' bandito
entro il 30 ottobre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti
delle universita', delle accademie di belle arti o delle istituzioni
scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono
riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei,
l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione
di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di
materiale illustrativo relativi al museo. I progetti devono includere
tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri
diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.
3. Per l'anno 2014 e' autorizzata, per le finalita' di cui al comma
2, la spesa di euro 3 milioni.
4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno
scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 e'
espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla
costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche
statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano
materiali innovativi, necessari a connotare l'attivita' didattica
laboratoriale secondo parametri di alta professionalita'. Il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca individua con
proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali
e' possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte
di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».