Art. 6 (Riduzione del costo dei libri scolastici) 1. Al fine di consentire la disponibilita' e la fruibilita' a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: "sono" e' sostituita dalle seguenti: "possono essere"; b) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 15, comma 1, le parole: "nell'adozione" sono sostituite dalle seguenti: "nell'eventuale adozione"; 2) all'articolo 15, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico."; 3) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.". 2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli stessi. 3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non puo' essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti, purche' conformi alle Indicazioni nazionali.