Art. 6
(Riduzione del costo dei libri scolastici)
1. Al fine di consentire la disponibilita' e la fruibilita' a costi
contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli
studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, la parola: "sono" e' sostituita dalle seguenti: "possono
essere";
b) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) all'articolo 15, comma 1, le parole: "nell'adozione" sono
sostituite dalle seguenti: "nell'eventuale adozione";
2) all'articolo 15, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I testi consigliati possono essere indicati dal collegio
dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o
monografico.";
3) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere
del collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti
tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.".
2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri scolastici
e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi
tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna
direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma
complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni
nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di
testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da
concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore
della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le
risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri
per la concessione dei libri agli stessi.
3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non puo' essere escluso l'uso da
parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti,
purche' conformi alle Indicazioni nazionali.