Art. 7 (Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica) 1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 e' avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, i metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, nonche' i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresi' le modalita' di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro tra le cui finalita' statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le modalita' di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 e per quelle di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalita' coerenti.