Art. 9 (Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione) 1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto;". 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento. 3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.