Art. 2 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea,  a
9, della legge 3 agosto 2009, n. 108,  l'articolo  3,  comma  6,  del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  2. L'indennita' di  missione,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
alinea, della legge 3 agosto  2009,  n.  108,  e'  corrisposta  nella
misura del 98 per cento o nella misura intera,  incrementata  del  30
per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di  vitto
e alloggio gratuiti. 
  3.  Per  il  personale  che  partecipa  alle  missioni  di  seguito
elencate, l'indennita' di missione di cui al  comma  2  e'  calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse: 
    a)  missioni  ISAF,  EUPOL  AFGHANISTAN,  UNIFIL,   compreso   il
personale facente parte della struttura attivata  presso  le  Nazioni
Unite, nonche' il personale impiegato negli Emirati Arabi  Uniti,  in
Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le  sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento  ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman; 
    b) nell'ambito delle missioni per il contrasto  della  pirateria,
per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria
prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; 
    c) missione EUMM Georgia: diaria prevista  con  riferimento  alla
Turchia; 
    d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel  Niger,  EUTM
Mali, MINUSMA e  ulteriori  iniziative  dell'Unione  europea  per  la
Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e  nell'Oceano
indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica  democratica
del Congo. 
  4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo  1,
commi 5 e 10, del presente decreto e all'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego
e la  retribuzione  per  lavoro  straordinario  sono  corrisposti  in
deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo  9,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica  11  settembre  2007,  n.
171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10,  comma  3,
della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di  cui  all'articolo
1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario  di
impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo  9,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.