Art. 3 
 
 
                   Disposizioni in materia penale 
 
  1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonche'
al personale inviato in supporto alle medesime missioni si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2009, n. 12, e successive  modificazioni,  e  all'articolo  4,  commi
1-sexies e 1-septies, del decreto-legge  4  novembre  2009,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  2. All'articolo 4, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge  4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2009, n. 197, dopo le parole «missioni militari all'estero»,
sono inserite le seguenti: «o di utilizzazione programmata  nell'anno
di riferimento con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza
armata». 
  3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio  2010,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2010,  n.  30,
dopo le parole «svolte nel corso di  missioni  internazionali»,  sono
inserite le seguenti: «ovvero al di fuori del territorio nazionale  o
nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali».