Art. 3 
 
 
            Disposizioni in materia di immobili pubblici 
 
  1.  Ai  fini  della  valorizzazione  degli  immobili  pubblici,  in
relazione ai processi di  dismissione  finalizzati  ad  obiettivi  di
finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo  40
della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47  si  applicano  anche  alle
alienazioni  di  immobili  di  cui  all'articolo   11-quinquies   del
decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,  convertito  in  legge  2
dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di  sanatoria  di  cui  al
citato comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985,  n.  47
puo' essere presentata  entro  un  anno  dall'atto  di  trasferimento
dell'immobile. 
  2. Al comma 1,  dell'articolo  11-quinquies  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, dopo le parole "i  beni  immobili  ad  uso
non", e' inserita la seguente: "prevalentemente"; 
    b)   dopo   l'ultimo   periodo   sono   aggiunti   i    seguenti:
"L'autorizzazione all'operazione puo'  ricomprendere  anche  immobili
degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni
dettate dal presente  articolo,  gli  enti  territoriali  interessati
individuano, con  apposita  delibera  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo  58  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli
immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato  al
Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto
dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma.