Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; b) «allegato MI-001», l'allegato MI-001 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; c) «allegato MI-004», l'allegato MI-004 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; d) «contatore dell'acqua», strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d'acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, che passa attraverso il trasduttore di misurazione; e) «contatore di calore», strumento destinato a misurare il calore che, in un circuito di scambio termico, e' assorbito o rilasciato da un liquido denominato liquido di trasmissione di calore; f) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali; g) «verificazione periodica dei contatori dell'acqua», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori dell'acqua dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicita' definita in funzione delle caratteristiche metrologiche o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico; h) «verificazione periodica dei contatori di calore», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori di calore, dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicita' definita o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico; i) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali, diversi da quelli delle lettere g) e h), effettuati su strumenti in servizio, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su contatori dell'acqua e sui contatori di calore, intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo; l) «titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore», la persona fisica o giuridica titolare della proprieta' di detti contatori o che, ad altro titolo, ha la responsabilita' dell'attivita' di misura; m) «raccomandazione OIML», la Raccomandazione Internazionale pubblicata dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale; n) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva; o) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008; p) «sigilli», i sigilli, anche di tipo elettronico, applicati sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore dagli organismi notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della conformita' e dagli organismi che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attivita' all'Unione Italiana delle Camere di Commercio e dalle stesse Camere durante il periodo transitorio di cui all'articolo 22; q) «libretto metrologico», il libretto anche in formato elettronico su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato II; r) «Scia», la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; s) «organismo», l'organismo di ispezione cosi' come definito nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua la verificazione periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione a seguito della presentazione a Unioncamere della segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia; t) «Unioncamere», l'Unione Italiana delle Camere di Commercio; u) «contatore di controllo», un contatore utilizzato per il controllo di altri contatori.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al decreto legislativo n. 22 del 2007, si veda la nota all'art. 1. - Per i riferimenti all'allegato MI-001, si veda la nota all'art. 1. - Per i riferimenti all'allegato MI-004, si veda la nota all'art. 1. - Si trascrive il testo vigente dell'art. 6 della direttiva 98/34/CE: «Art. 6. - 1. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno. Il comitato si riunisce in una composizione specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della societa' dell'informazione. 2. La Commissione presenta al comitato una relazione sulla realizzazione e l'applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi, esistenti o prevedibili. 3. Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 e al riguardo puo' in particolare chiedere alla Commissione: di far si' che, se necessario, allo scopo di evitare ostacoli agli scambi, gli Stati membri interessati decidano, in un primo tempo tra di essi, le misure appropriate; di prendere qualsiasi disposizione necessaria; di individuare i settori per i quali risulta necessaria una armonizzazione e di avviare, eventualmente, gli opportuni lavori di armonizzazione in un settore determinato. 4. La Commissione deve consultare il comitato: c) al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi; d) al momento del riesame del funzionamento del sistema istituito dalla presente direttiva. 5. Il comitato puo' essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto. 6. Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro, puo' essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo all'applicazione della presente direttiva. 7. I lavori del comitato e le informazioni da sottoporgli hanno carattere riservato. Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato. 8. Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, la Commissione e il comitato possono consultare persone fisiche o giuridiche proveniente dal settore industriale o dal mondo accademico e, ove possibile, organismi rappresentativi in grado di fornire una consulenza qualificata sugli obiettivi e le conseguenze a livello sociale e di societa' di qualsiasi progetto di regola relativa ai servizi e prendere atto della loro opinione ogniqualvolta ne sia fatta richiesta.». - Si trascrive di seguito il testo vigente dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche', ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. (Comma abrogato dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104). 6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».