Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; 
  b) «allegato MI-001», l'allegato MI-001 del decreto  legislativo  2
febbraio 2007, n. 22; 
  c) «allegato MI-004», l'allegato MI-004 del decreto  legislativo  2
febbraio 2007, n. 22; 
  d) «contatore dell'acqua», strumento inteso a misurare, memorizzare
e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d'acqua pulita,
fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale e di  industria
leggera, che passa attraverso il trasduttore di misurazione; 
  e) «contatore di calore», strumento destinato a misurare il  calore
che, in un circuito di scambio termico, e' assorbito o rilasciato  da
un liquido denominato liquido di trasmissione di calore; 
  f) «funzione di misura legale», la funzione di misura  giustificata
da  motivi  di  interesse  pubblico,  sanita'   pubblica,   sicurezza
pubblica,  ordine  pubblico,  protezione  dell'ambiente,  tutela  dei
consumatori, imposizione di  tasse  e  di  diritti  e  lealta'  delle
transazioni commerciali; 
  g) «verificazione periodica dei contatori dell'acqua», il controllo
metrologico legale periodico effettuato sui contatori dell'acqua dopo
la loro messa  in  servizio,  secondo  la  periodicita'  definita  in
funzione  delle  caratteristiche  metrologiche   o   a   seguito   di
riparazione  per  motivo  qualsiasi  comportante  la   rimozione   di
etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico; 
  h) «verificazione periodica dei contatori di calore», il  controllo
metrologico legale periodico effettuato sui contatori di calore, dopo
la loro messa in servizio,  secondo  la  periodicita'  definita  o  a
seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la  rimozione
di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico; 
  i) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali,
diversi da quelli delle lettere g) e h), effettuati su  strumenti  in
servizio, ivi compresi quelli effettuati  in  sede  di  sorveglianza,
eseguiti su contatori dell'acqua e sui contatori di calore, intesi ad
accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo; 
  l) «titolare del contatore dell'acqua e del contatore  di  calore»,
la persona fisica o giuridica  titolare  della  proprieta'  di  detti
contatori  o  che,   ad   altro   titolo,   ha   la   responsabilita'
dell'attivita' di misura; 
  m)  «raccomandazione  OIML»,  la   Raccomandazione   Internazionale
pubblicata dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale; 
  n) «norma armonizzata», una norma adottata da uno  degli  organismi
europei di normalizzazione elencati nell'allegato I  della  direttiva
98/34/CE sulla base di una  richiesta  presentata  dalla  Commissione
conformemente all'articolo 6 di tale direttiva; 
  o) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico  organismo  che
in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita'
di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008; 
  p) «sigilli», i sigilli, anche di tipo elettronico,  applicati  sui
contatori dell'acqua  e  sui  contatori  di  calore  dagli  organismi
notificati  e  dai  fabbricanti  in  sede   di   accertamento   della
conformita' e dagli organismi che hanno presentato  una  segnalazione
certificata di inizio attivita' all'Unione Italiana delle  Camere  di
Commercio e dalle stesse Camere durante il periodo transitorio di cui
all'articolo 22; 
  q) «libretto metrologico», il libretto anche in formato elettronico
su cui vengono annotate tutte le informazioni previste  nell'allegato
II; 
  r) «Scia», la segnalazione certificata di inizio attivita'  di  cui
all'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  s) «organismo», l'organismo di ispezione cosi' come definito  nella
norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17020  che  effettua  la  verificazione
periodica dei contatori del gas e dei dispositivi  di  conversione  a
seguito  della  presentazione  a   Unioncamere   della   segnalazione
certificata di inizio attivita' - Scia; 
  t) «Unioncamere», l'Unione Italiana delle Camere di Commercio; 
  u)  «contatore  di  controllo»,  un  contatore  utilizzato  per  il
controllo di altri contatori. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  n.  22  del
          2007, si veda la nota all'art. 1. 
              - Per i riferimenti all'allegato  MI-001,  si  veda  la
          nota all'art. 1. 
              - Per i riferimenti all'allegato  MI-004,  si  veda  la
          nota all'art. 1. 
              - Si trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  6  della
          direttiva 98/34/CE: 
              «Art. 6. - 1. Il comitato si riunisce almeno due  volte
          all'anno. 
              Il comitato si riunisce in una  composizione  specifica
          per  esaminare  le  questioni  relative  ai  servizi  della
          societa' dell'informazione. 
              2. La Commissione presenta al  comitato  una  relazione
          sulla  realizzazione  e  l'applicazione   delle   procedure
          previste dalla presente direttiva e proposte per  eliminare
          gli ostacoli agli scambi, esistenti o prevedibili. 
              3. Il comitato prende posizione sulle  comunicazioni  e
          sulle proposte di cui al paragrafo 2 e al riguardo puo'  in
          particolare chiedere alla Commissione: 
              di far si' che, se necessario, allo  scopo  di  evitare
          ostacoli  agli  scambi,  gli   Stati   membri   interessati
          decidano,  in  un  primo  tempo  tra  di  essi,  le  misure
          appropriate; 
              di prendere qualsiasi disposizione necessaria; 
              di individuare i settori per i quali risulta necessaria
          una  armonizzazione  e  di  avviare,   eventualmente,   gli
          opportuni  lavori   di   armonizzazione   in   un   settore
          determinato. 
              4. La Commissione deve consultare il comitato: 
              c) al momento  della  scelta  del  sistema  pratico  da
          applicare per lo scambio  di  informazioni  previsto  dalla
          presente  direttiva  e   delle   eventuali   modifiche   da
          apportarvi; 
              d) al momento del riesame del funzionamento del sistema
          istituito dalla presente direttiva. 
              5. Il comitato puo' essere consultato dalla Commissione
          su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa
          ricevuto. 
              6. Dietro richiesta  del  presidente  o  di  uno  Stato
          membro,  puo'  essere  sottoposto  al  comitato   qualsiasi
          problema   relativo   all'applicazione    della    presente
          direttiva. 
              7.  I  lavori  del  comitato  e  le   informazioni   da
          sottoporgli hanno carattere riservato. 
              Tuttavia,  prendendo  le  necessarie  precauzioni,   il
          comitato e le amministrazioni nazionali possono  consultare
          persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al  settore
          privato. 
              8. Per quanto riguarda le regole relative  ai  servizi,
          la Commissione e il  comitato  possono  consultare  persone
          fisiche o giuridiche proveniente dal settore industriale  o
          dal  mondo   accademico   e,   ove   possibile,   organismi
          rappresentativi  in  grado  di   fornire   una   consulenza
          qualificata sugli obiettivi  e  le  conseguenze  a  livello
          sociale e di  societa'  di  qualsiasi  progetto  di  regola
          relativa ai servizi e prendere  atto  della  loro  opinione
          ogniqualvolta ne sia fatta richiesta.». 
              - Si trascrive di seguito il testo vigente dell'art. 19
          della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme  in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
              «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          -  Scia).  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,
          concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
          denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
          ruoli    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
          relative alla sussistenza dei requisiti e  dei  presupposti
          di cui al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni
          sono  corredate  dagli  elaborati  tecnici  necessari   per
          consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
          Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
          di  atti  o  pareri  di  organi  o  enti  appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          delle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere  presentata
          mediante posta raccomandata con avviso di  ricevimento,  ad
          eccezione dei procedimenti per cui e'  previsto  l'utilizzo
          esclusivo  della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
          segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della
          ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della  segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
          che, ove  cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
          conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
          effetti entro un termine fissato  dall'amministrazione,  in
          ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto  comunque
          salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
          determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi   degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false  o   mendaci,   l'amministrazione,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni penali di  cui  al  comma  6,
          nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo  adottare  i
          provvedimenti di cui al primo periodo. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al  comma
          6-bis, all'amministrazione e' consentito  intervenire  solo
          in presenza del pericolo di  un  danno  per  il  patrimonio
          artistico e culturale, per l'ambiente, per la  salute,  per
          la sicurezza  pubblica  o  la  difesa  nazionale  e  previo
          motivato  accertamento  dell'impossibilita'   di   tutelare
          comunque    tali    interessi    mediante     conformazione
          dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. (Comma abrogato dal  decreto  legislativo  2  luglio
          2010, n. 104). 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104.».