Art. 3 Controlli successivi 1. I contatori dell'acqua e i contatori di calore, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi: a) verificazione periodica; b) controlli metrologici casuali. 2. In sede di controlli successivi ai contatori dell'acqua ed ai contatori di calore non possono essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli gia' previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati. 3. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli successivi e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo gia' contenute nel presente regolamento possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive per l'effettuazione dei suddetti controlli successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore.